Cassazione Civile, Ordinanza n. 31371/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale il Tribunale aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in due distinti periodi, condannando la società al pagamento di somme retributive e rigettando l’impugnazione del licenziamento per giusta causa. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello della società per tardività, ritenendo che il deposito telematico dell’atto, pur effettuato entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., fosse inefficace perché eseguito con indicazione del registro "contenzioso" anziché "lavoro"; ha inoltre negato la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. perché l’errore era imputabile alla parte e il successivo deposito cartaceo era avvenuto solo molte settimane dopo. Con unico motivo di ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, 153, comma 2, c.p.c., 3 e 24 Cost., sostenendo che il deposito telematico aveva comunque raggiunto lo scopo, che l’errore nel registro era una mera irregolarità e che, quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare tempestivo l’appello o, in subordine, ammettere la rimessione in termini per evitare conseguenze processuali irreversibili dovute a un mero errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il deposito telematico dell’atto effettuato con indicazione del registro sbagliato non integra nullità, in mancanza di una espressa previsione normativa, ma solo irregolarità, poiché l’atto, una volta inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario e generata la ricevuta di avvenuta consegna, ha comunque raggiunto lo scopo. Nel caso concreto l’appello doveva considerarsi tempestivamente proposto, essendo stato notificato e depositato telematicamente entro il termine semestrale, sia pure con erronea selezione del registro. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012 conv. con mod. in l. 221/2012
Il deposito telematico con indicazione di un registro diverso da quello corretto, se l’atto è comunque ricevuto e inserito nei registri informatizzati dell’ufficio, non comporta di per sé nullità ma può integrare una mera irregolarità.
La rimessione in termini è evocata dalla parte ricorrente come rimedio all’errore materiale; la Corte di cassazione non si sofferma autonomamente sulla sua applicazione, perché ritiene che il deposito fosse già tempestivo e valido come irregolarità rimediabile.
Viene richiamato per il computo del termine semestrale, con scadenza prorogata al primo giorno utile quando il termine cade in giorno festivo o di sabato.
Il termine semestrale per impugnare è perentorio, ma nel caso concreto risultava rispettato in ragione del deposito telematico tempestivo.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di irragionevolezza delle conseguenze processuali derivanti da un mero errore materiale.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che un errore materiale non dovrebbe precludere in modo irreversibile la tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Il deposito telematico di un atto effettuato con errata indicazione del registro competente non determina nullità in assenza di una espressa previsione normativa, se l’atto è comunque pervenuto all’ufficio giudiziario ed è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna.
- Quando l’atto processuale raggiunge comunque lo scopo per essere entrato nei registri informatizzati dell’ufficio, l’errore materiale nella sua iscrizione va qualificato come mera irregolarità rimediabile, non come causa automatica di inammissibilità o tardività.
- Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, rileva il tempestivo perfezionamento del deposito, anche telematico, non la successiva e tardiva reiterazione cartacea dell’atto, se il primo deposito è idoneo a far pervenire l’atto alla cancelleria.
- Il giudice deve evitare letture formalistiche delle regole sul deposito telematico quando l’atto abbia già raggiunto il suo scopo processuale e non vi sia un’espressa sanzione di nullità.
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