Cassazione Penale, Sentenza n. 25737/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 12/08/2015 al 27/04/2018, disposta per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (associazione mafiosa, clan Pagnozzi). La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo la Rame gravemente indiziata e avendo escluso il diritto all'indennizzo per la sua condotta colposa/gravemente negligente, fondata soprattutto su frequentazioni ritenute "opache" con soggetti di spicco del clan e su comportamenti (incontri, reticenze nelle dichiarazioni) che avrebbero creato una falsa apparenza di partecipazione al sodalizio. In sede di merito, la ricorrente era poi stata assolta con sentenza irrevocabile della Corte d'appello del 17/01/2019 dopo annullamento con rinvio della Cassazione. In cassazione la Rame ha dedotto violazione dell'art.314 c.p.p. e vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), contestando l'insufficienza e la carenza logica della motivazione che avrebbe impropriamente valorizzato semplici frequentazioni e fatti non adeguatamente collegati alla misura restrittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli. La Suprema Corte ha rilevato omissioni e lacune motivazionali: la motivazione della Corte territoriale non ha adeguatamente valutato la tipologia, la frequenza e l'oggetto delle frequentazioni contestate né ha dimostrato la relazione causale (concausalità) tra quei contatti e l'adozione della misura cautelare, procedendo anche a indebiti salti logici (es. attribuzione della conoscenza di fatti a partire da una conversazione tra terzi). È stata segnalata un'errata descrizione di profili di soggetti (lapsus calami) e la mancata autonoma e rigorosa ricostruzione della colpa grave come presupposto ostativo all'indennizzo. La causa è quindi rinviata per nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Violazione contestata in primo grado: partecipazione ad associazione di tipo mafioso (clan Pagnozzi), fonte della misura cautelare oggetto della domanda di riparazione
Richiamato come norma che disciplina la competenza della Corte d'appello ad esaminare il ricorso in sede di appello (richiamo al procedimento di riesame/impugnazione della misura cautelare)
Individua la Corte adita in materia di riparazione per ingiusta detenzione e le funzioni del giudice della riparazione rispetto al processo di cognizione
Riferita come norma che esclude il diritto all'indennizzo quando il comportamento del richiedente abbia concorso a causare la custodia cautelare con dolo o colpa grave; la Cassazione sottolinea che occorre provare la concausalità tra comportamento e misura
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate per il ricorso in Cassazione: lett.b) per violazione di legge (art.314 c.p.p.) e lett.e) per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze motivazionali
Massime di principio
- La sola frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite non è automaticamente causa ostativa all'indennizzo: occorre dimostrare che tali frequentazioni abbiano concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza che ha determinato la misura cautelare (concausalità).
- Il giudice della riparazione deve descrivere in modo concreto tipologia, frequenza, modalità e oggetto delle relazioni contestate, fornendo un percorso logico che colleghi quei comportamenti all'adozione della custodia cautelare.
- Non è lecito per il giudice della riparazione assumere come provati fatti che il giudice di merito ha ritenuto non dimostrati o che emergono solo da deduzioni indeterminate: il riesame deve rispettare i limiti imposti dall'autonomia del giudizio senza sovrapporre prove non acquisite.
- Quando la motivazione territoriale si fonda su elementi indiretti (conversazioni di terzi, apparenze, reticenze), il giudice di riparazione deve evitare salti logici e chiarire puntualmente come tali elementi abbiano inciso sulla percezione dell'autorità e sulla scelta della misura cautelare.
- Errori materiali o lapsus calami nella ricostruzione dei profili criminali dei terzi o nell'attribuzione di conoscenze a chi non le dimostra indeboliscono la fondatezza della decisione sul diniego dell'indennizzo e giustificano il rinvio per integrazione motivazionale.
- In caso di dubbio sulla valenza delle frequentazioni, la valutazione deve privilegiare la necessità di una motivazione autonoma, circostanziata e logica che dimostri l'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto per escludere l'indennizzo (dolo o colpa grave).
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