Cassazione Penale, Sentenza n. 19551/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna, in rito abbreviato, per rapina aggravata commessa con armi e volti travisati. Il ricorrente deduceva: (1) l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese ai carabinieri in assenza di difensore e senza gli avvisi previsti, con richiamo agli artt. 63 comma 2 e 191 cod. proc. pen.; (2) il vizio di motivazione e la violazione di legge per non aver disposto una perizia o ulteriori accertamenti a fronte di risultati iniziali negativi e successivi esami del RIS che avrebbero individuato materiale biologico compatibile con il ricorrente, privandolo della possibilita di acquisire prova a favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Cassazione ha ritenuto le dichiarazioni spontanee utilizzabili: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la spontaneita mediante la lettura e sottoscrizione del verbale, la dichiarazione espressa di parlare di propria spontanea volonta, il carattere dettagliato delle dichiarazioni e la consegna volontaria del coltello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e privo dell'indicazione dell'incidenza che l'esclusione degli esami avrebbe sulla prova complessiva; inoltre ha osservato che la sentenza impugnata aveva gia effettuato la prova di resistenza ritenendo sufficienti altri elementi di prova (riconoscimento da parte della persona offesa, dichiarazioni spontanee, consegna del coltello), rendendo superflua l'ulteriore analisi contestata. Per effetto della declaratoria di inammissibilita il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro tremila.
Norme richiamate
Parametro per la cassazione: i motivi devono rientrare nelle ipotesi previste; il ricorso e stato ritenuto manifestamente infondato ai sensi di tale norma
art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se emerge chiaramente che sono state rese di propria spontanea volonta, anche se rese in assenza di difensore e senza gli avvisi di cui all'art. 64
La mancata somministrazione degli avvisi non comporta automaticamente inutilizzabilita delle dichiarazioni se e documentata la spontaneita delle stesse
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o rigettato; la Corte ha applicato tale sanzione in via equitativa
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
art. 63 comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura sulla utilizzabilita delle dichiarazioni; la Corte però non ha ritenuto che il richiamo impedisse la utilizzazione delle dichiarazioni spontanee alla stregua della ricostruzione fattuale
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto assorbente la valutazione sulla spontaneita delle dichiarazioni e la sufficienza delle altre prove
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili anche se rese in assenza di difensore e senza gli avvisi di cui all'art. 64 se dal verbale e dagli altri elementi emerge chiaramente la libera volonta del dichiarante
- Perché una censura sull'utilizzabilita di un elemento probatorio dia luogo a cassazione, il ricorrente deve dimostrare, in modo specifico, l'incidenza che l'eliminazione di quell'elemento avrebbe sulla prova complessiva e sulla tenuta della sentenza, ossia non limitarsi ad attaccare singoli mezzi di prova senza valutare la prova di resistenza
- La Corte d'appello può valutare la sufficienza di altri elementi di prova (riconoscimento della persona offesa, confessioni, consegna di strumenti del reato) e dichiarare superflui ulteriori accertamenti peritali se tali elementi, valutati nel loro insieme, risultano capaci di sostenere il convincimento giudiziale
- Un motivo in cassazione che si limita a chiedere accertamenti peritali senza specificare la rilevanza e l'incidenza sulla decisione è spesso inammissibile per aspecificita
- La Cassazione può dichiarare il ricorso manifestamente infondato quando la questione prospettata attiene al merito della valutazione probatoria già adeguatamente motivata dal giudice di merito
- Chi propone impugnazione deve documentare concretamente la necessita e l'utilita di nuovi accertamenti tecnici per confutare elementi probatori già ritenuti sufficienti dal giudice di merito
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