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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31665/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione per difetto di prova della rituale notificazione. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe commesso un errore di percezione della realtà documentale: da un lato aveva ritenuto errata la relata di notifica allegata, dall'altro avrebbe dovuto considerare che alla stessa Avvocatura generale era stato notificato il controricorso della controparte, circostanza che, a suo dire, avrebbe dimostrato la conoscenza del ricorso e la possibilità di difendersi.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore percettivo revocatorio. Ha osservato che la relata di notifica prodotta era effettivamente non corrispondente al destinatario indicato e che il controricorso invocato dalla ricorrente non risultava depositato agli atti del precedente giudizio, sicché non poteva essere valutato. Ne ha tratto la conclusione che il provvedimento impugnato si fondava su una valutazione dei documenti prodotti e non su una falsa percezione della realtà. Il ricorso per revocazione è stato pertanto dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e ha disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della parte privata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente e direttamente desumibile dagli atti, senza alcuna attività valutativa.
  • Non integra errore revocatorio la valutazione, ancorché contestata, di documenti prodotti in giudizio, quando il giudice abbia effettivamente esaminato gli atti e tratto da essi una conclusione interpretativa.
  • Un documento non depositato nel fascicolo del giudizio precedente non può fondare la revocazione, perché non era nella disponibilità del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
  • In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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