Cassazione Penale, Ordinanza n. 00430/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati perché meramente reiterativi di doglianze già affrontate e respinte dalla sentenza impugnata con motivazione logica e congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con i motivi di ricorso ha contestato l'affermazione di responsabilità ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e ha denunciato travisamento della prova, sostenendo in sostanza che le sostanze rinvenute fossero destinate a consumo familiare e che la somma di denaro rinvenuta avesse provenienza lecita. La Corte rileva però che le censure erano generiche e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua, mentre gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata risultavano coerenti con l'ipotesi di spaccio: annotazioni di nomi e cifre riconducibili a una contabilità, materiale per il confezionamento delle dosi e indicazioni non persuasive sulla lecita provenienza del denaro contante detenuto dall'imputato anche sulla persona.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per contestare la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ritiene non scalfita la motivazione di merito che ha valorizzato elementi indiziari coerenti con la destinazione allo spaccio.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il travisamento della prova non può essere utilmente dedotto quando la ricostruzione fattuale del giudice di merito è sorretta da una motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica, basata su plurimi elementi convergenti.
- In materia di stupefacenti, il giudizio sulla destinazione della sostanza allo spaccio può fondarsi su elementi sintomatici quali annotazioni contabili, materiale per il confezionamento e incongruenze sulla provenienza del denaro rinvenuto, se valutati complessivamente dal giudice di merito.
- La mera allegazione di un consumo personale o familiare, o di una lecita provenienza del denaro, non è sufficiente a superare una motivazione di merito che abbia già spiegato in modo congruo perché tali giustificazioni non risultano credibili.
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