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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20413/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12/04/2024, deducendo un solo motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello e che, perciò, non è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., come emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. La difesa avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso l'eventuale incompletezza o erroneità di quel riepilogo. In ogni caso, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è ritenuta congrua, in rapporto alle modalità del fatto e ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., senza necessità che il giudice esamini uno per uno tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente valorizzare quelli di maggiore rilievo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda, da un lato, sulla preclusione alla deduzione in cassazione di un motivo non devoluto in appello, dall'altro, sulla ritenuta congruità della motivazione resa dalla sentenza impugnata in punto pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Le questioni non previamente dedotte con l'appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve specificamente contestare l'eventuale erroneità o incompletezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato come parametro della motivazione sul trattamento sanzionatorio, che deve essere conforme a legge e ai canoni logici.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice non è tenuto a dare conto analitico di tutti i criteri di commisurazione della pena, essendo sufficiente la valorizzazione di quelli ritenuti di maggiore rilievo nel giudizio complessivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure che non siano state specificamente devolute con l'atto di appello, ove la legge preveda tale preclusione a pena di inammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata riporta il contenuto dei motivi di gravame, il ricorrente che ne contesti la completezza o correttezza deve censurare in modo specifico tale ricostruzione; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche o sulla commisurazione della pena è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica, contraddittoria o difforme dai criteri legali; non è richiesto l'esame analitico di tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., ma solo di quelli ritenuti decisivi.
  • Il controllo di legittimità sulla pena non consente una nuova valutazione del merito quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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