Sentenza n. 427/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 104 del 22/01/2025 del Tribunale di Busto Arsizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza, solo parzialmente adempiuta, alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 104 del 22 gennaio 2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 27 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.963,78 per differenze retributive relative alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 15 marzo 2001, oltre agli accessori e alle spese di lite. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva integralmente adempiuto. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione aveva pagato soltanto euro 1.784,06 lordi, pari a euro 1.373,73 netti, senza contestare il credito residuo nell'an o nel quantum. Le ricorrenti avevano inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza il pagamento integrale. Ha ordinato al Ministero di adottare i provvedimenti necessari alla liquidazione dei benefici riconosciuti dalla sentenza e di completare i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della decisione. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dispositivo nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità in rapporto all'esiguità del debito, alle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 comma 4 lett. e)
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, su richiesta di parte, un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in forza di un titolo esecutivo può essere richiesto in sede di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 7 CCNI 15 marzo 2001
retribuzione professionale docenti
È la disposizione contrattuale posta a fondamento del credito retributivo riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
- Il pagamento solo parziale dell'importo riconosciuto dal titolo giudiziale integra inottemperanza parziale e consente al giudice di ordinare all'amministrazione il completamento dei pagamenti entro un termine assegnato, eventualmente nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate in concreto le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'esiguità del debito, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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