Cassazione Civile, Ordinanza n. 32267/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La difesa della parte già ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione di un errore materiale contenuto nella precedente sentenza di cassazione n. 15306/2012. In quella decisione la Corte aveva accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e deciso nel merito con condanna del Ministero al pagamento di euro 4.000, oltre accessori e spese, ma nel dispositivo non era stata riportata la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, che nel ricorso si era dichiarato antistatario. Il motivo dell'istanza era quindi l'omessa pronuncia sulla distrazione, da integrare nel dispositivo tramite il procedimento di correzione degli errori materiali.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha ordinato che la sentenza n. 15306/2012 fosse integrata nel dispositivo con l'espressione "da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Damiano ex art. 93 c.p.c." dopo le parole "ed agli accessori come per legge". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale della sentenza tramite la cancelleria. Non è stata liquidata alcuna spesa per il presente procedimento, ritenuto non contenzioso.
Norme richiamate
Il rimedio della correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per integrare una sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di pronunciare sulla distrazione delle spese.
La omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere corretta mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, non mediante ordinari mezzi di impugnazione.
La procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese, richiamata dalla norma per il caso di pagamento del credito del difensore per onorari e spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia nel dispositivo sulla distrazione delle spese richiesta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., anche quando la pronuncia da correggere provenga dalla Corte di cassazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma accessoria rispetto alla pronuncia sulle spese; perciò la sua omissione non richiede un'impugnazione ordinaria, ma può essere sanata con il rimedio correttivo.
- Il ricorso per correzione dell'errore materiale relativo alla distrazione delle spese non deve essere notificato alla parte assistita dal difensore antistatario, poiché l'istanza è proposta dal difensore in forza della procura originariamente conferita nel giudizio definito dalla sentenza da correggere.
- L'uso del procedimento di correzione per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese risponde anche all'esigenza di ragionevole durata del processo e consente al difensore di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
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