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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 3 luglio 2023, successivamente pubblicata nell’albo pretorio, con la quale il Comune dell’Aquila ha approvato, modificandola nei termini indicati nella proposta di emendamento del Sindaco dell’Aquila prot. 64386 del 27 giugno 2023, acclusa alla deliberazione, la proposta di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 708 del 30 dicembre 2022, avente ad oggetto “sollecitazione della presentazione di proposte di partenariato pubblico privato per l’efficientamento energetico e la riqualificazione normativa della rete di illuminazione pubblica comunale, degli edifici di proprietà del Comune dell’Aquila e degli immobili facenti parte del progetto C.A.S.E. - selezione della migliore proposta da porre a base del confronto competitivo del promotore - (art. 183, commi 15 e 16 D.Lgs. n. 50/2016) - dichiarazione di pubblico interesse”; - del parere del Segretario generale reso in data 23 marzo 2023, prot. n. 31782, non conosciuto; - dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla deliberazione consiliare n. 115/2023 e sull’emendamento del 26 giugno 2023 ed allegati alla deliberazione consiliare n. 115/2023; - di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto e connesso ai precedenti, inclusa la deliberazione della Giunta comunale n. 708 del 30 dicembre 2022, di approvazione della proposta di deliberazione SC0202 Servizio Valorizzazione del Patrimonio, concernente la “sollecitazione della presentazione di proposte di partenariato pubblico privato per l’efficientamento energetico e la riqualificazione normativa della rete di illuminazione pubblica comunale, degli edifici di proprietà del Comune dell’Aquila e degli immobili facenti parte del progetto C.A.S.E. - selezione della migliore proposta da porre a base del confronto competitivo del promotore - (art. 183, commi 15 e 16 D.Lgs. n. 50/2016) - dichiarazione di pubblico interesse”; per quanto riguarda l’istanza ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, presentata dalla società ricorrente in data 27 novembre 2023: per la declaratoria di illegittimità e per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata da Getec Italia s.p.a. in data 23 ottobre 2023; nonché per l’accertamento del diritto della Getec Italia s.p.a. ad ottenere l’esibizione ed il rilascio di copia degli atti oggetto della predetta istanza e, segnatamente: 1) dei verbali di tutte le sedute delle Commissioni consiliari in cui è stata discussa la proposta di deliberazione, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 708 del 30 dicembre 2022, ivi inclusi i verbali delle sedute della Prima Commissione - Programmazione e Bilancio del 30 gennaio 2023 e del 6 marzo 2023; 2) della versione iniziale dell’emendamento alla proposta di deliberazione, discusso in Prima Commissione nella seduta del 6 marzo 2023; 3) del parere reso dal Segretario generale sull’emendamento del 23 marzo 2023, prot. 31782; 4) degli atti dell’istruttoria che hanno preceduto l’approvazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 3 luglio 2023; 5) di ogni altro documento richiamato negli atti sopra elencati e, comunque, ad essi connesso; e per la conseguente condanna del Comune dell’Aquila all’esibizione ed al rilascio di copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso del 23 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202300315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale dell'Aquila n. 115 del 3 luglio 2023, relativa alla dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di partenariato pubblico-privato per l'efficientamento energetico e la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica e di immobili comunali, nonché silenzio-rigetto su istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare, i pareri e gli atti presupposti relativi alla selezione della migliore proposta da porre a base del confronto competitivo nell'ambito di una procedura di partenariato pubblico-privato, deducendo i vizi di legittimità indicati nel ricorso, il cui contenuto specifico non è riportato nell'ordinanza. Ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 23 ottobre 2023, chiedendo l'esibizione e il rilascio di copia di verbali delle Commissioni consiliari, della versione iniziale di un emendamento, del parere del Segretario generale, degli atti istruttori e degli ulteriori documenti connessi.

La decisione

L'ordinanza non definisce il merito del ricorso principale. Il Collegio rileva che l'istanza di accesso incidentale era già stata in parte dichiarata improcedibile e per il resto respinta con ordinanza n. 116/2024. Poiché il merito della controversia non risulta ancora definito, non emergono sviluppi procedimentali e non è stata sollecitata la definizione del giudizio, il TAR invita le parti a dichiarare, entro trenta giorni dalla comunicazione, se permanga l'interesse alla decisione. Ogni ulteriore determinazione ordinatoria è riservata all'esito delle manifestazioni delle parti.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la proposizione incidentale della domanda di accesso nel giudizio amministrativo; l'istanza è stata già definita con una precedente ordinanza, in parte per improcedibilità e per il resto con rigetto.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'esigenza di efficiente gestione del ruolo e di verifica della permanenza dell'interesse alla decisione prima dell'eventuale rifissazione del ricorso.

Massime di principio

  • Prima di rifissare a udienza un ricorso il cui merito non sia ancora definito, il giudice amministrativo può invitare le parti a verificare e manifestare la permanenza dell'interesse alla decisione, in funzione dell'efficiente gestione del ruolo e della ragionevole durata del processo.
  • L'invito a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione non definisce il merito della controversia e consente al giudice di riservare le ulteriori determinazioni ordinatorie all'esito delle dichiarazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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