Ordinanza n. 1957/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, previa sospensione 1. della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli n. 413 del 15/05/2026 (pubblicata in pari data), avente ad oggetto l’«Indizione Avviso di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa Patologia Clinica del P.O. Monaldi ai sensi dell’art. 25 CCNL Area Sanità 2019-2021»; 2. dell’allegato “Avviso di sostituzione del direttore U.O.C. Patologia Clinica P.O. Monaldi”, 3. dell’allegato “Fac Simile di Bando” relativo all’Avviso di sostituzione in questione; 4. dell’allegato “Fac Simile Allegato A”, avente ad oggetto lo “Schema esemplificativo di domanda da produrre in carta semplice”; 5. dell’allegato “Fac Simile Allegato B”, avente ad oggetto la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”; 6. dell’allegato “Bando” definitivo (relativo all’«Indizione Avviso di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa Patologia Clinica del P.O. Monaldi ai sensi dell’art. 25 CCNL Area Sanità 2019-2021») che fosse, nel frattempo, emanato dall’Azienda resistente; 7. di ogni altro atto amministrativo, rispetto a tale delibera (ed ai suoi allegati), presupposto, connesso, correlato, conseguente e derivato, ivi compresi (in parte qua e ove considerati ostativi): - dell’atto con cui “la Direzione Strategica ha dato mandato al Servizio proponente di procedere tempestivamente alla copertura dell’incarico di Direzione in oggetto, nelle more del perfezionamento delle procedure ordinarie, previste ex lege, per il reclutamento della figura dirigenziale di rango apicale” (atto menzionato a pag. 1 della predetta delibera n. 413/2026, ma i cui estremi non sono in essa indicati e, di conseguenza, non sono conosciuti dalla ricorrente); - della la deliberazione n. 115 del 13.02.2024 e ss.mm.ii, di adozione dell’Atto Aziendale di diritto privato dell’A.O. dei Colli; - del Regolamento aziendale disciplinate l’affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con deliberazione n. 59/2016, per quanto applicabile; - degli “atti dell’istruttoria espletata dalla UOC Gestione Risorse Umane (atti richiamati genericamente dalla predetta delibera n. 413/2026. ma di cui non sono indicati gli estremi), delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione, mediante la sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente proponente, della regolarità e legittimità del presente atto, nella forma e nella sostanza, ai sensi della normativa vigente nonché dell’utilità per il servizio pubblico” (cfr. delibera n. 413/2026, p. 6); - dei connessi “pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo”; con riserva espressa di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della mancata utilizzazione della graduatoria approvata con deliberazione n. 60 del 5/02/2026; e con riserva espressa di domanda risarcitoria all’esito del presente giudizio, ai fini del risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza (ed a causa) dell’illegittimo operato della pubblica Amministrazione resistente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di indizione dell’avviso di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa di Patologia Clinica del P.O. Monaldi, con relativi allegati e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione aziendale e gli atti allegati con cui l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha indetto un avviso di sostituzione del direttore della Struttura Complessa di Patologia Clinica, ai sensi dell’art. 25 del CCNL Area Sanità 2019-2021. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, l’Atto aziendale, il regolamento aziendale sugli incarichi dirigenziali, gli atti dell’istruttoria e i pareri dei direttori sanitario e amministrativo. È stata inoltre chiesta l’accertamento dell’illegittimità della mancata utilizzazione della graduatoria approvata con deliberazione n. 60 del 5 febbraio 2026, con riserva di motivi aggiunti e di domanda risarcitoria. L’Azienda resistente ha sollevato, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che l’avviso di sostituzione non aveva avuto seguito.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né la legittimità degli atti impugnati né la questione relativa al mancato utilizzo della graduatoria. Ha ritenuto che le questioni pregiudiziali sollevate dall’Azienda, concernenti il difetto di giurisdizione e la carenza di interesse derivante dal mancato seguito dell’avviso, dovessero essere approfondite nella fase di merito. In applicazione dell’art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010, il Collegio ha ritenuto le esigenze della ricorrente apprezzabili e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio, senza adottare una sospensione o altra misura cautelare sul provvedimento. Ha fissato la discussione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 25 CCNL Area Sanità 2019-2021
Indizione Avviso di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa Patologia Clinica del P.O. Monaldi ai sensi dell’art. 25 CCNL Area Sanità 2019-2021
La disposizione è richiamata quale base dell’avviso di sostituzione, ma la sua interpretazione non è esaminata nella fase cautelare.
art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010
le esigenze della parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente al giudice cautelare, quando la tutela dell’interesse del ricorrente può essere assicurata dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, di disporre tale definizione senza adottare una specifica misura cautelare.
Massime di principio
- Quando le questioni pregiudiziali di giurisdizione e di interesse a ricorrere presentano profili che richiedono approfondimento, il giudice cautelare può riservarne l’esame alla fase di merito senza definirle sommariamente in sede cautelare.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando le esigenze del ricorrente risultano apprezzabili ma non richiedono l’immediata sospensione dell’atto impugnato.
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