Ordinanza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione dirigenziale del Comune di Grado d.d. 30.09.2025 n. 1155, avente ad oggetto la proroga tecnica dell'attuale concessione affidata in località Costa Azzurra alla società Fratelli Troian sino all'avvio del nuovo rapporto concessorio, nella parte in cui viene esplicitato che “CONSIDERATO che sono pervenute più istanze concorrenti per il rilascio della concessione relativa alla medesima UMI e che conseguentemente si dovrà dare corso a una procedura comparativa come previsto dalla delibera del Commissario straordinario con i poteri della giunta n. 29 del 29.2.2024 e confermato e ulteriormente precisato nella recente deliberazione giuntale n. 2025 del 29.09.2025”; - della presupposta Delibera di Giunta d.d. 29.9.2025 n. 205 del Comune di Grado, nella parte in cui la stessa prevede che “a seguito della pubblicazione sul BUR FVG degli avvisi relativi a ciascuna delle istanze, per alcune di esse sono pervenute istanze concorrenti” nella misura in cui, pur non riferendosi esplicitamente alle istanze concorrenti presentate con riferimento a quella della soc. Fratelli Troian, la citata delibera costituisce il presupposto per l'avvio di un procedimento di gara anche nei confronti dell'UMI A4; - di ogni atto presupposto, collegato e/o comunque connesso ai suindicati, nella misura in cui abbia concorso a non concludere il procedimento concessorio iniziato con l'attribuzione della concessione richiesta alla società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soc. Fratelli Troian Srl il 28.6.2026: Annullamento previa sospensione dell’efficacia - della lettera di invito per l’UMI A4 d.d. 29.4.2026, con la quale il Comune di Grado ha attivato la procedura comparativa avente ad oggetto l’affidamento della concessione della UMI A4.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del Comune di Grado del 30 settembre 2025, delibera di Giunta del 29 settembre 2025 e lettera di invito del 29 aprile 2026, relativi all’avvio di una procedura comparativa per l’affidamento della concessione demaniale marittima della UMI A4
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato il 28 maggio 2024 un’istanza di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione e dell’art. 9, comma 6, della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, per la realizzazione di uno stabilimento balneare nell’area individuata dalla Variante Spiagge del PRGC come UMI A4 dell’ambito Costa Azzurra. L’istanza era stata pubblicata sul BUR e all’albo pretorio per consentire la presentazione di osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti. Con la delibera di Giunta n. 205 del 29 settembre 2025 e la determinazione dirigenziale n. 1155 del 30 settembre 2025, il Comune ha ritenuto sussistente una pluralità di istanze concorrenti e ha disposto la prosecuzione mediante procedura comparativa. Con motivi aggiunti la società ha impugnato anche la lettera di invito del 29 aprile 2026, contestando l’avvio della procedura competitiva per la UMI A4 e chiedendo l’esibizione integrale dell’istanza concorrente, indicata nella lettera con il protocollo n. 36255/2024, nonché dei riscontri forniti dal Comune al relativo istante. La richiesta istruttoria era stata collegata anche a un’ordinanza istruttoria resa in un analogo giudizio riguardante la UMI A3. Il Comune ha prodotto la domanda concorrente, omettendo alcuni documenti contabili e finanziari, il rendering e la relazione tecnica illustrativa; la ricorrente ha insistito per la produzione anche dei riscontri comunali all’operatore concorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, i riscontri forniti dal Comune all’operatore che aveva presentato l’istanza qualificata come concorrente, ordinandone la produzione entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La misura cautelare è stata concessa in ragione del periculum in mora derivante dall’imminente prosecuzione della procedura comparativa, il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato al 31 agosto 2026. La sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione di fatto durante il completamento dell’istruttoria e l’eventuale integrazione del contraddittorio. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del merito, rinviando la liquidazione delle spese. È stata respinta la richiesta di oscuramento della denominazione della società ricorrente, poiché il giudizio riguardava un procedimento concessorio e non emergevano ragioni di particolare riservatezza tali da giustificare la limitazione della pubblicità dei dati.
Norme richiamate
art. 36 codice della navigazione
Indicato quale base normativa dell’istanza di nuova concessione demaniale marittima presentata dalla società ricorrente.
art. 9, comma 6, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell’istanza concessoria.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare; la misura è stata concessa per il periculum in mora connesso alla prosecuzione della procedura comparativa e per preservare l’integrità della situazione durante l’istruttoria.
Massime di principio
- Quando la prosecuzione di una procedura comparativa per l’affidamento di una concessione amministrativa può incidere sull’utilità concreta della tutela giurisdizionale e il termine per la presentazione delle offerte è imminente, il giudice può sospendere cautelarmente l’atto di avvio della procedura per mantenere integra la situazione di fatto fino al completamento dell’istruttoria e all’eventuale integrazione del contraddittorio.
- Nel giudizio amministrativo, quando la verifica della legittimità dell’avvio di una procedura comparativa dipende dall’effettiva esistenza e consistenza di un’istanza concorrente, il giudice può ordinare all’amministrazione la produzione dell’istanza e dei relativi riscontri procedimentali necessari ai fini della decisione.
- La tutela cautelare può essere accordata sulla base del periculum in mora anche quando la valutazione del merito richiede ulteriori acquisizioni istruttorie, purché la misura sia funzionale a preservare l’utilità della decisione definitiva.
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