Ordinanza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 692061 del 9 ottobre 2025, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha rigettato le istanze di accertamento di conformità ex art. 12-bis della l.r. n. 16/2009, presentate dal ricorrente il 18 luglio 2025; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il giorno 11 dicembre 2025: - degli stessi atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il giorno primo luglio 2026: - del provvedimento di rigetto delle istanze di accertamento di conformità prot. n. 0456131/P/GEN del 17 aprile 2026; - degli atti già impugnati in precedenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 prot. n. 0387288/P/GEN del 31 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della richiesta di abbinamento dell’istanza cautelare al merito, rilevando che la Regione non vi si è opposta. Non ha quindi deciso la domanda cautelare nel merito, né ha esaminato i motivi di illegittimità degli atti impugnati. L’esame della causa è stato rinviato all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. Ogni statuizione sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Atto impugnato: rigetto di istanze di accertamento di conformità ex art. 12-bis l.r. n. 16/2009, inizialmente disposto con nota del 9 ottobre 2025 e successivamente con provvedimento del 17 aprile 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il rigetto regionale delle istanze di accertamento di conformità edilizia presentate nel luglio 2025, nonché gli atti connessi, inclusi il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il successivo provvedimento di rigetto del 17 aprile 2026. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e, con il secondo atto di motivi aggiunti, ha chiesto l’abbinamento dell’istanza cautelare alla decisione di merito. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti né una valutazione collegiale sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Norme richiamate
art. 12-bis l.r. n. 16/2009
La disposizione è indicata quale base normativa delle istanze di accertamento di conformità edilizia, ma l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non esamina la sua applicazione concreta.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina della domanda cautelare, senza che il giudice svolga la relativa valutazione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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