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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della delibera della Giunta del Comune di Trieste n. 537 del 10/11/2025, affissa all’Albo del Comune di Trieste sino al 29/11/2025, avente ad oggetto “Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei comitati per la gestione separata dei beni civici frazionali”, nonché degli atti connessi, collegati e conseguenti; Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 giugno 2026: - della delibera della Giunta del Comune di Trieste n. 267 del 25/05/2026, affissa all’Albo del Comune di Trieste sino al 13/06/2026, avente ad oggetto: “Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei comitati per la 3 gestione separata dei beni civici frazionali. Rinvio al giorno 22 novembre 2026”, nonché degli atti connessi, collegati e conseguenti;

Giustizia amministrativa202600213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare dichiarata dalla parte ricorrente, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità delle delibere impugnate. La rinuncia riguarda la domanda cautelare e non il ricorso principale né i motivi aggiunti. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle relative alla fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere della Giunta del Comune di Trieste relative alla convocazione e al rinvio dei comizi elettorali per l’elezione dei comitati per la gestione separata dei beni civici frazionali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, con domanda di annullamento e sospensione cautelare, la delibera della Giunta comunale di Trieste n. 537 del 10 novembre 2025, relativa alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei comitati per la gestione separata dei beni civici frazionali, nonché, con motivi aggiunti, la successiva delibera n. 267 del 25 maggio 2026, con cui la convocazione è stata rinviata al 22 novembre 2026. Nell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare riproposta con i motivi aggiunti, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza, preannunciando la presentazione di un’istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 53 c.p.a. per ottenere la fissazione anticipata dell’udienza pubblica di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell’ambito della quale il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare.

  • art. 53 c.p.a.

    Richiamato dalla parte ricorrente quale fondamento dell’istanza, preannunciata, di abbreviazione dei termini per la fissazione dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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