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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione dirigenziale del Comune di Grado d.d. 30.09.2025 n. 1158, avente ad oggetto la proroga tecnica dell'attuale concessione affidata in località Costa Azzurra alla società Key West sino all'avvio del nuovo rapporto concessorio, nella parte in cui viene esplicitato che “CONSIDERATO che sono pervenute più istanze concorrenti per il rilascio della concessione relativa alla medesima UMI e che conseguentemente si dovrà dare corso a una procedura comparativa come previsto dalla delibera del Commissario straordinario con i poteri della giunta n. 29 del 29.2.2024 e confermato e ulteriormente precisato nella recente deliberazione giuntale n. 2025 del 29.09.2025”; - della presupposta Delibera di Giunta d.d. 29.9.2025 n. 205 del Comune di Grado, nella parte in cui la stessa prevede che “a seguito della pubblicazione sul BUR FVG degli avvisi relativi a ciascuna delle istanze, per alcune di esse sono pervenute istanze concorrenti” nella misura in cui, pur non riferendosi esplicitamente alle istanze concorrenti presentate con riferimento quella della soc. Key West, la citata delibera costituisce il presupposto per l'avvio di un procedimento di gara anche nei confronti dell'UMI A5; - di ogni atto presupposto, collegato e/o comunque connesso ai suindicati, nella misura in cui abbia concorso a non concludere il procedimento concessorio iniziato con l'attribuzione della concessione richiesta alla società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soc.. Key West S.a.s. Di Marchesan Claudio E Massimo & C. il 28.6.2026: Annullamento previa sospensione dell’efficacia della lettera di invito per l’UMI A5 d.d. 29.4.2026 con la quale il Comune di Grado ha attivato la procedura comparativa avente ad oggetto l’affidamento della concessione della UMI A5.

Giustizia amministrativa202500653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: procedura comparativa per l'affidamento della concessione demaniale marittima relativa alla UMI A5, avviata mediante lettera di invito del 29 aprile 2026, nonché gli atti presupposti che hanno qualificato come concorrenti più istanze concessorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva presentato il 3 giugno 2024 un'istanza di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione e dell'art. 9, comma 6, della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, per la realizzazione di uno stabilimento balneare nell'area individuata dalla Variante Spiagge del PRGC come UMI A5 dell'ambito Costa Azzurra. L'istanza era stata pubblicata sul BUR e all'albo pretorio per consentire la presentazione di osservazioni, opposizioni o ulteriori istanze concorrenti. Con deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 29 settembre 2025 e determinazione dirigenziale n. 1158 del 30 settembre 2025, il Comune ha ritenuto sussistente una pluralità di istanze concorrenti e ha previsto l'avvio di una procedura comparativa. La società ha impugnato tali atti e, con motivi aggiunti, la lettera di invito del 29 aprile 2026. Nel corso del giudizio ha contestato, in particolare, la necessità e la correttezza della qualificazione di una domanda come concorrente, chiedendo l'esibizione integrale dell'istanza, dei relativi allegati e dei riscontri forniti dal Comune all'operatore istante. Il Comune ha prodotto la domanda concorrente, con esclusione di documenti contabili e finanziari, del rendering e della relazione tecnica illustrativa; la ricorrente ha insistito per l'acquisizione anche dei riscontri comunali relativi alla domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ravvisando il periculum in mora nell'avvio della procedura comparativa e nella previsione del 31 agosto 2026 quale termine per la presentazione delle offerte. La sospensione è stata ritenuta necessaria per mantenere integra la situazione di fatto durante il tempo occorrente per completare l'istruttoria e valutare l'eventuale integrazione del contraddittorio. Il Collegio ha disposto istruttoria, ordinando al Comune di Grado di produrre entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza i riscontri forniti all'operatore che aveva presentato la domanda qualificata come concorrente. La trattazione di merito, anche dei motivi aggiunti, è stata fissata all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. La liquidazione delle spese è stata differita al definitivo. È stata inoltre respinta la richiesta di oscuramento della denominazione della società, poiché, oltre alla mancanza del presupposto soggettivo, non ricorrevano ragioni oggettive di particolare riservatezza connesse a un procedimento concessorio demaniale.

Norme richiamate

  • art. 36 codice della navigazione

    Indicato quale base normativa dell'istanza di nuova concessione demaniale marittima presentata dalla società ricorrente.

  • art. 9, comma 6, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'istanza concessoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la tutela è stata accordata in ragione del periculum in mora e della necessità di preservare la situazione di fatto durante l'istruttoria.

Massime di principio

  • Quando l'avvio di una procedura comparativa per l'affidamento di una concessione amministrativa può produrre effetti imminenti e difficilmente reversibili prima della definizione del giudizio, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente gli atti di gara per mantenere integra la res adhuc integra durante il completamento dell'istruttoria.
  • La qualificazione di un'istanza come concorrente, quando costituisce il presupposto per l'avvio di una procedura comparativa, può richiedere l'acquisizione giudiziale dei riscontri forniti dall'amministrazione all'operatore istante, ove tali elementi siano necessari per decidere la controversia.
  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori e assegnare all'amministrazione un termine per la produzione documentale, differendo al merito la valutazione definitiva della legittimità degli atti impugnati.
  • La richiesta di anonimizzazione dei dati di una società parte di un giudizio amministrativo relativo a un procedimento concessorio non può essere accolta in assenza di specifiche ragioni oggettive di particolare riservatezza idonee a giustificare una deroga alla pubblicità dei dati processuali.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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