Ordinanza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera n. 928, adottata dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella seduta del 4 luglio 2025, avente ad oggetto: “LR 22/2006, ART 5, COMMA 2 BIS. TRASFERIMENTO IN DELEGA DI FUNZIONI A PROMOTURISMO FVG DELL’AREA DEMANIALE MARITTIMA CONTRADDISTINTA AL N. 212 DAL VIGENTE P.U.D. LIGNANO SABBIADORO”; - di ogni altro atto alla suddetta delibera presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento: b) alla nota prot. n. 0354853/P/GEN, dd. 13.5.2025, prot. n. 420 – SP/2025 – DIREZ, a firma dell’Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma FVG, avente ad oggetto “Avvio concertazione propedeutica all’attuazione dell’art. 5, comma 2 bis, della LR 22/2006 in relazione alla concessione rilasciata alla GE.TUR. Gestioni Turistiche Assistenziali Società Cooperativa A.R.L., gestita in delega di funzioni da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (PUD vigente concessione n. 212) e alla concessione rilasciata alla società Mario Andreatta di Andreatta Mario Enrico & C. s.n.c. (PUD concessione n. 195), gestita dalla Regione”; c) alla nota dd. 17.5.2025, c_e584.c_e584. REGISTRO UFFICIALE.U.0021452. 19-05-2025, a firma del Sindaco e di sei assessori del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto: “Vs. nota dd. 13.05.2025 – Avvio concertazione ex art. 5, c. 2 bis L.R. 22/2006”; d) alla nota prot. n. 0397474/P/GEN, prot. n. 434 – SP/2025 – Direz, dd. 29.5.2025, a firma dell’Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma FVG, avente ad oggetto: “Concertazione propedeutica all’attuazione dell’articolo 5, comma 2bis, della LR 22/2006 in relazione alla concessione rilasciata alla GE.TUR. Gestioni Turistiche Assistenziali Società Cooperativa A.R.L., gestita in delega di funzioni da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (PUD vigente concessione n. 212) e alla concessione rilasciata alla società Mario Andretta di Andretta Mario Enrico & C. s.n.c. (PUD vigente concessione n. 195), gestita dalla Regione”; e) alla nota prot. n. 0445320/P/GEN dd. 19.6.2025, a firma del Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma FVG, avente ad oggetto: “Variante di aggiornamento del Piano di Utilizzo del Demanio marittimo statale ad uso turistico ricreativo. Concertazione propedeutica al rientro di aree demaniali marittime nella disponibilità della Regione F.V.G. ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della LR 22/2006 – Concessione rilasciata alla GE.TUR Gestioni Turistiche Assistenziali Società Cooperativa A.R.L., gestita in delega di funzioni da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (PUD vigente concessioni n. 212). Comunicazione intesa”; - nonché, per quanto occorrer possa e nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente nel presente giudizio: f) della deliberazione della Giunta Comunale di Lignano Sabbiadoro n. 122, assunta nella seduta del 17.5.2025; g) della determinazione n. 415, dd. 19.5.2025, del Responsabile pro tempore dell’U.O. Demanio del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto: “Sospensione cautelare amministrativa della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 17 relativo alla concessione demaniale marittima n. 212 del P.U.D. vigente, ai sensi dell’art. 21-quater della L. 241/1990 e s.m.i.”; h) della nota prot. n. 0602378/P/GEN, dd. 5.9.2025, a firma del Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi; i) del verbale prot. n. 1117/VERB dd. 4.8.2024 (non conosciuto dalla ricorrente), sottoscritto dalla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con il quale il Comune di Lignano Sabbiadoro ha provveduto alla consegna dell’area del demanio marittimo statale contraddistinta al n. 212 dal vigente P.U.D. di Lignano Sabbiadoro a Promo Turismo FVG, in qualità di soggetto delegato all’esercizio delle funzioni tecniche e amministrative sul medesimo ambito demaniale, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, lettera d bis), della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22. Verbale citato nella nota di cui al precedente punto h); m) (rectius l) del verbale n. 1162/VERB dd. 11.08.2025 (non conosciuto dalla ricorrente), con il quale l’area di demanio marittimo statale contraddistinta al n. 212 dal vigente P.U.D. di Lignano Sabbiadoro, è stata consegnata alla Regione e, per essa, a PromoTurismo FVG, in qualità di soggetto delegato all’esercizio delle funzioni tecniche e amministrative sul medesimo ambito demaniale, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, lettera d bis), della Legge Regionale 13 novembre 2006, n. 22. Verbale citato nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 17 relativo alla concessione demaniale marittima n. 212 del P.U.D. vigente, dd. 17.9.2025, n. 830, a firma del responsabile del servizio edilizia e territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro; n) (rectius m) della delibera della Giunta Regione FVG del 27 settembre 2024, n. 1432, avente ad oggetto: “Avvio percorso di aggiornamento del PUD e del percorso di formazione del PODMAR”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TILIAVENTUM A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA il 14/11/2025: - della Determinazione n. 974, dd. 28 ottobre 2025, a firma del Responsabile del Settore Edilizia e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto: “Revoca della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 17 relativo alla concessione demaniale marittima n. 212 del P.U.D. vigente, ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 241/1990 e s.m.i.”; - di ogni altro atto alla suddetta determinazione presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento: alla Determinazione n. 830, dd. 17 settembre 2025, a firma del Responsabile del Settore Edilizia e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di revoca della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 17 relativo alla concessione demaniale marittima n. 212 del P.U.D. vigente, ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 241/1990 e s.m.i.”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TILIAVENTUM A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA il 2/2/2026: - del decreto del direttore generale di PromoTurismoFVG n. 128 del 23 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Definizione delle linee di indirizzo per la gestione del demanio marittimo statale, di cui al Verbale di attivazione della delega di funzioni a PromoTurismoFVG n. 1162/VERB dd. 11.08.2025”; - del Piano di Gestione del demanio marittimo 1162/Verb. dd. 11 agosto 2025 in Comune di Lignano Sabbiadoro, approvato con il decreto di cui al punto precedente e ad esso allegato; - dell’atto con il quale è stato disposto il differimento al 31.12.2026 della scadenza della concessione demaniale marittima attualmente in essere per il PUD 212, citato, senza alcun riferimento temporale e/o numerico, a pag. 8 della memoria di costituzione dd. 8.1.2026 della Regione FVG, non depositato, né conosciuto dall’associazione ricorrente; - della nota prot. n. 730007 dd. 23 ottobre 2025, del Servizio Demanio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, citata a pag. 3 del Piano di Gestione del PUD 212, nella quale sarebbe indicato che rientra tra le competenze dell’ente gestore (PromoTurismoFVG) la definizione dei sotto-ambiti all’interno dell’area demaniale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TILIAVENTUM A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA il 17/6/2026: u) dello ”Avviso Pubblico per l’affidamento di una concessione demaniale marittima ex art. 36 del codice della navigazione di cui al R.D. 30.03.1942 n. 327 e s.m.i., con finalità turistico-ricreativa, a scopo socio assistenziale e turistico ricreativo, ricadente nel litorale di Lignano Sabbiadoro, come da planimetria allegata (Sottoambito 03)”, dd. 13 maggio 2026, pubblicato in pari data da PromoTurismoFVG, a firma del Responsabile Unico del Procedimento; v) del Piano di Gestione del Demanio Marittimo 1162/VERB dd. 11.8.2025, “Aggiornamento n. 02 dell’11 maggio 2026”, pubblicato in data 13 maggio 2026, con la planimetria di cui all’All. 1_ Estratto CTR: “Planimetria con individuazione dei sub ambiti”; w) nei limiti dell’interesse fatto valere con il presente ricorso, del “Regolamento per l’uso del Demanio Marittimo Statale, di cui al Verbale di Attivazione della Delega di Funzioni a PromoTurismoFVG n. 1162/VERB dd. 11.8.2025 in Comune di Lignano Sabbiadoro”; x) della decisione a contrarre n. 39 dd. 13.05.2026, citata al paragrafo 1 “Premesse” dell’Avviso Pubblico dd. 13.5.2026, di cui alla precedente lettera u), non comunicata né conosciuta dall’Associazione ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e comunali relativi al trasferimento della gestione dell'area demaniale marittima n. 212, alla revoca della procedura selettiva comunale e all'avvio di una nuova procedura di affidamento da parte di PromoTurismoFVG
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, una pluralità di atti concernenti l'area demaniale marittima n. 212 del P.U.D. di Lignano Sabbiadoro. In particolare, sono stati contestati il trasferimento in delega di funzioni dell'area dal Comune alla Regione e a PromoTurismoFVG, gli atti regionali e comunali di concertazione, la sospensione e successiva revoca della procedura selettiva comunale relativa alla concessione, il piano di gestione dell'area, le linee di indirizzo e il regolamento per la gestione del demanio, nonché il nuovo avviso pubblico per l'affidamento di una concessione relativa a un sottoambito dell'area. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti l'associazione ha riproposto una domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Il TAR ha precisato di riservare ogni valutazione sull'ammissibilità della domanda e ha esaminato l'istanza nella sommaria fase cautelare, ritenendo non sussistente il requisito del fumus boni juris e condivisibili le difese della Regione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare riproposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che la domanda non fosse assistita dal necessario fumus boni juris, rinviando alle controdeduzioni della Regione, considerate condivisibili. La pronuncia non definisce il merito del ricorso né decide in via definitiva sull'ammissibilità delle domande. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'associazione ricorrente e liquidate in complessivi 4.000 euro, oltre accessori, in favore della Regione e del Comune, 2.000 euro per ciascuna parte.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sull'istanza cautelare; il TAR ha respinto la domanda per assenza del fumus boni juris.
art. 21-quater l. 241/1990
Richiamato nell'atto comunale di sospensione cautelare della procedura selettiva, ma non oggetto di specifica valutazione nella motivazione dell'ordinanza.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato nell'atto comunale di revoca della procedura selettiva, ma non oggetto di specifica valutazione nella motivazione dell'ordinanza.
art. 5 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 22/2006
Richiamato negli atti impugnati quale base del trasferimento o della delega delle funzioni tecniche e amministrative relative all'area demaniale marittima; l'ordinanza non ne esamina specificamente l'interpretazione.
art. 36 r.d. n. 327/1942
Richiamato nell'avviso pubblico impugnato quale disciplina della concessione demaniale marittima; l'ordinanza non ne esamina specificamente l'applicazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo deve verificare, almeno in termini sommari, la sussistenza del fumus boni juris; l'assenza di tale requisito giustifica il rigetto dell'istanza senza necessità di concedere la misura richiesta.
- Il rigetto dell'istanza cautelare per carenza di fumus boni juris non comporta, di per sé, una decisione definitiva sull'ammissibilità o sul merito delle domande di annullamento proposte.
- Le spese della fase cautelare possono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore delle amministrazioni resistenti.
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