Cassazione Penale, Sentenza n. 22736/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in accoglimento dell'appello della Procura, l'aveva dichiarata colpevole dei reati contestati ai capi 1 e 3 relativi all'omessa indicazione di somme derivanti da vincite di gioco on line ai fini del reddito di cittadinanza (art. 7, comma 1, d.l. 4/2019), unificando i capi per continuazione e infliggendo la pena di 1 anno e 6 mesi. La difesa deduceva errori di diritto e di fatto: inesistenza dell'omissione dichiarativa, errata computazione delle somme (va considerato il netto, non il lordo), natura degli accrediti come storni e non vincite, possibile errore informatico o attribuzione errata del conto gioco, carenza istruttoria (non escussione di testimoni e dell'imputata), errore sulla modulistica circa il motociclo e mancanza del dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle questioni sollevate siano tipiche di critica di merito e quindi inammissibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale motivato la decisione senza i vizi denunciati. Sul punto sostanziale, la Corte ha confermato il principio secondo cui le vincite on line devono essere computate al lordo al fine del calcolo del reddito di cittadinanza e che l'accredito sul conto costituisce acquisizione di beneficio ex se, senza necessità di materiale prelievo. Quanto all'elemento soggettivo, è ricordato il principio per cui l'errore sulla legge non esclude il dolo richiesto per il reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. l. 28 marzo 2019, n. 26)
L'omessa indicazione nell'autodichiarazione di somme derivanti da vincite di gioco on line integra il reato; le vincite devono essere computate al lordo e l'accredito sul conto di gioco costituisce, di per sé, acquisizione di un beneficio economico rilevante ai fini del reddito di cittadinanza.
art. 5 cod. pen.
L'errore sulla legge penale non esclude il dolo quando la norma non presenti caratteri di cripticità tali da escludere la prevedibilità del divieto; quindi l'ignoranza o l'errore circa i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza non esclude il dolo richiesto dall'art. 7 d.l. 4/2019.
art. 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Richiamata nella decisione per affermare che la normativa sui requisiti del beneficio non è tale da configurare inevitabilità dell'ignoranza della legge; i requisiti sono conoscibili e non oscuri.
art. 192 cod. proc. pen.
La ricorrente lamentava motivazione illogica; la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice del merito risultasse congruamente motivata e che le censure fossero, in larga parte, questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Sez. 3, n. 32172 dell'11/06/2025 (De Rosa)
Giurisprudenza richiamata per il principio che le vincite on line si computano al lordo e l'accredito sul conto costituisce acquisizione di beneficio autonomamente rilevante.
Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024 (El Hadraoui)
Giurisprudenza richiamata circa il principio che l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio non esclude necessariamente il dolo richiesto dalla norma sul reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- In controversie sul reddito di cittadinanza, le vincite di gioco on line si computano al lordo: non è rilevante il loro immediato reimpiego o la coincidenza con giocate successive; l'accredito è di per sé rilevante come reddito.
- In Cassazione non sono ammesse rinnovazioni della valutazione di fatto; questioni su ammontare delle vincite, natura degli accrediti, paternità del conto o errori informatici vanno provate e dibattute in sede di merito, non in legittimità.
- L'errore sulla legge non esclude il dolo per il delitto di omissione nell'autodichiarazione del reddito di cittadinanza, salvo casi di reale oscurità normativa che rendano inevitabile l'ignoranza.
- Per la difesa in casi analoghi è essenziale produrre prove tecniche e documentali in grado di dimostrare la natura degli accrediti (estratti conto dettagliati, documentazione dell'operatore di gioco, perizie informatiche) e l'effettiva titolarità del conto, oltre a far emergere eventuali errori di sistema.
- Contestazioni sulla modulistica (es. indicazione del veicolo) richiedono che la difesa dimostri in modo preciso e documentale l'errore materiale o la confusione derivante dai moduli; allegazioni generiche difficilmente prevalgono.
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