Cassazione Penale, Sentenza n. 40772/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto personalmente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 22/05/2025. Il ricorso e il provvedimento impugnato sono successivi all'entrata in vigore della legge n.103 del 03/08/2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (richiamo agli artt. 571 co.1 e 613 co.1 c.p.p. e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite).
Norme richiamate
Ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo che il ricorso sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, sotto pena di inammissibilità.
art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte di difensori abilitati; letta unitamente alla legge 103/2017 come criterio formale la cui violazione comporta inammissibilità.
art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Ulteriore riferimento normativo procedurale che impone i requisiti di sottoscrizione e rappresentanza per i ricorsi per cassazione, la cui violazione incide sull'ammissibilità del ricorso.
Sez. U. 21.12.2017, sent. Aiello
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha confermato l'interpretazione secondo cui, dopo la legge 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato e deve essere firmato da difensori iscritti nell'albo speciale.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 (03/08/2017) un ricorso per cassazione proposto personalmente da imputato o condannato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione richiesta costituisce vizio formale che comporta l'inammissibilità del ricorso e non l'esame nel merito delle doglianze.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo prova di assenza di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; occorre quindi dimostrare l'assenza di responsabilità per evitare la sanzione pecuniaria.
- Per evitare inammissibilità, chi intende proporre ricorso per cassazione deve incaricare tempestivamente un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione e verificare la correttezza formale della sottoscrizione prima della presentazione.
- Se il ricorso è stato presentato prima del 03/08/2017 si applicano le regole previgenti; in caso contrario l'inosservanza della nuova disciplina è decisiva per l'ammissibilità.
- La giurisprudenza consolidata (Sez. U.) conferma l'interpretazione rigorosa della norma: le eccezioni all'obbligo di rappresentanza sono limitate e devono essere provate.
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