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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18517/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, dell'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti e della rinuncia di questi ultimi al ricorso incidentale. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, per effetto dell'accettazione della rinuncia, ha disposto che nulla fosse dovuto per le spese ex art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una successione ereditaria in cui un de cuius aveva istituito erede universale la sola figlia, pretermettendo un nipote discendente da figlio premorto. I soggetti pretermessi e un altro coerede hanno agito per ottenere l'apertura della successione, la riduzione delle disposizioni testamentarie e lo scioglimento della comunione ereditaria su un immobile. Dopo un primo rigetto, in appello è stata riconosciuta la loro ragione quanto alla quota di riserva e alla divisione; con sentenza definitiva la Corte d'appello ha attribuito l'intero compendio ereditario alla coerede maggioritaria, con obbligo di conguaglio, e l'ha inoltre condannata a versare una somma a titolo di corrispettivo dei frutti percepiti per il godimento esclusivo dei beni comuni. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; le controparti hanno resistito e proposto ricorso incidentale. Prima della decisione, la ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso per intervenuto accordo transattivo, accettata dalle controparti, che hanno rinunciato anche al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato come base della rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato come base della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia accettata

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    richiamato per escludere la liquidazione delle spese in presenza di accettazione della rinuncia

Massime di principio

  • Quando il ricorrente principale rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di cassazione si estingue.
  • La rinuncia al ricorso incidentale comporta la caducazione della relativa impugnazione; se interviene insieme alla rinuncia accettata del ricorso principale, il processo si definisce senza esame dei motivi.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre che non vi sia pronuncia sulle spese, secondo la disciplina processuale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

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