Cassazione Penale, Sentenza n. 7497/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di correzione, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., della sentenza n. 35483/2020 della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione proposti da Teresa Noventi ed Elisa Granata avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 9 aprile 2018. La ricorrente deduceva un "errore percettivo" dei giudici di legittimità perché la sentenza di primo grado aveva disposto la confisca allargata di cinque fabbricati intestati a Teresa Noventi, benché la stessa fosse stata assolta dal reato di trasferimento fraudolento di valori in favore del coniuge. I beni, secondo la difesa, erano pervenuti a Teresa Noventi per donazione dei genitori (atto del 21/10/1993) e consistenti in fabbricati già insistenti sul terreno donato (con uno di essi specificatamente indicato nell'atto), dunque non riconducibili alla disponibilità del coniuge e non assoggettabili a confisca. Si chiedeva la revoca della confisca con la correzione dell'errore materiale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che lo strumento della correzione previsto dall'art. 130 c.p.p. non possa essere usato per rimuovere errori di fatto o di valutazione operati da una decisione della Corte di cassazione quando ciò comporti una modifica essenziale del contenuto della decisione. Il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore di fatto) è l'unico rimedio previsto per tali errori, ma è limitato oggettivamente e soggettivamente (applicabile solo per pronunce di condanna) e non è estensibile per analogia. Inoltre, nel caso concreto l'eventuale ricorso straordinario sarebbe comunque inammissibile perché i termini di legge per proporlo erano decorsi e le deduzioni costituivano errori di valutazione/interpretazione non rientranti nell'errore di fatto rimediabile. La Corte ha, inoltre, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedio di correzione di errori e omissioni formali che non determinano nullità e che non comportano modifica essenziale del contenuto della decisione; non può essere usato per correggere errori di fatto o di valutazione che incidano sul contenuto decisorio della Corte di cassazione.
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti di decisioni della Corte di cassazione; è l'unico rimedio per emendare certi errori di fatto, ma è ammesso con rigidi limiti (in particolare riguarda pronunce di condanna) e soggetto a termini perentori.
art. 586, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione estendendosi anche ai motivi nuovi; in concreto ha impedito di valorizzare i motivi nuovi e gli atti a fini dimostrativi allegati dalla difesa come cure alla originaria aspecificità del ricorso.
art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Richiama il divieto di applicazione analogica delle norme che derogano alla regola dell'intangibilità delle decisioni di legittimità; giustifica l'interpretazione restrittiva dell'accesso al rimedio straordinario.
Sentenza Corte costituzionale n. 295/2000
La Corte costituzionale osservò l'esigenza di un rimedio per l'errore percettivo in sede di legittimità, ma tale monito è stato recepito dal legislatore attraverso l'art. 625-bis; la sentenza non legittima l'estensione di altri rimedi né la loro analogia.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2, n. 29451/2018; Sez. 1, n. 27269/2002; SS.UU. n. 16102/2002; SS.UU. n. 8/1994; Sez. 6, n. 8337/2021 e altre)
La Corte richiama precedenti secondo i quali non è consentito usare l'art. 130 c.p.p. per ovviare a errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione; solo l'art. 625-bis disciplina la revisione per errore di fatto, con i relativi limiti; la giurisprudenza consolidata esclude l'estensibilità del rimedio quando la correzione implichi modifica essenziale del contenuto decisorio.
Ordinanza/decisione citata (Sez. 1, n. 51468/2017, Morandi)
Recuperata dalla Procura generale quale possibile confronto per l'incidente di esecuzione, ma risultava non pertinente nella fattispecie perché in quel caso non era intervenuta una decisione di merito sui punti interessati; nel presente caso il ricorso era stato esaminato e dichiarato inammissibile, quindi l'incidente di esecuzione non era applicabile.
Massime di principio
- L'art. 130 c.p.p. è uno strumento per correggere errori formali o omissioni che non incidono sul contenuto decisorio; non può essere usato per cambiare la sostanza di una decisione della Corte di cassazione.
- Il rimedio per errori di fatto nelle decisioni della Corte di cassazione è l'art. 625-bis c.p.p.; esso è soggetto a limiti oggettivi (es. applicabilità principalmente a pronunce di condanna) e a termini perentori e non può essere esteso per analogia.
- Gli errori di valutazione o di interpretazione degli atti e delle prove (errori di diritto o di valutazione) non rientrano nell'errore di fatto rimediabile con l'art. 625-bis e dunque sono inopponibili con i rimedi straordinari per errore di fatto.
- I motivi nuovi e gli atti introdotti successivamente al ricorso principale possono essere considerate cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; non possono essere usati per aggirare l'inammissibilità originaria.
- Il rispetto dei termini procedurali è essenziale: le richieste di rimedio straordinario per errore di fatto o di intervento d'ufficio della Corte sono soggette a termini che, se decorsi, precludono il rimedio.
- Quando la Corte di cassazione ha esaminato e deciso il ricorso (anche con dichiarazione di inammissibilità), non è generalmente possibile ottenere la modifica del contenuto decisionale con strumenti atti a modificare la sostanza della pronuncia; occorrono i rimedi specifici e nei limiti previsti dalla legge.
- In situazioni analoghe, valutare immediatamente (entro i termini) la possibilità di proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis se la decisione è una condanna e l'errore è effettivamente 'di fatto' e percettivo; altrimenti considerare la natura dell'errore (formale vs. sostanziale) per scegliere lo strumento processuale adeguato.
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