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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12481/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato, su richiesta, la pena concordata per i reati contestati. Il ricorso deduceva, in unico motivo, la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare eventuali cause di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che la sentenza era una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti, proposta dopo il 3 agosto 2017, e che in tale materia il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi specifici: mancanza di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tali censure non risultavano né riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per sostenere la necessità di immediata declaratoria di proscioglimento, ma ritenuto non utile a superare i limiti del ricorso avverso il patteggiamento

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato per qualificare la sentenza impugnata come sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica i soli motivi di ricorso per cassazione proponibili contro la sentenza di patteggiamento nei casi rilevanti

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 2000

    richiamata in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità e valutazione dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la richiesta è successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure tassativamente indicate dalla legge: difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per riproporre in via generica questioni estranee ai limiti di impugnazione propri di quel rito, come una pretesa violazione dell'art. 129 c.p.p. non riconducibile ai motivi tipizzati.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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