Cassazione Penale, Ordinanza n. 19298/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo la mancanza di motivazione. Dal testo risulta che, dopo avere proposto appello, egli aveva poi concordato la pena dinanzi al giudice di secondo grado, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo alla misura della pena concordata. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel cd. patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione preclusa il successivo ricorso per cassazione su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che, essendo intervenuto un accordo sulla pena in appello con rinuncia ai motivi di gravame, opera un effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità per tutte le questioni rinunciate. Conseguentemente, la causa di inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente il cd. patteggiamento in appello; l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di gravame non incompatibili con l'accordo stesso e produce effetti preclusivi anche sul ricorso per cassazione sulle questioni rinunciate.
La causa di inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme incriminatrici poste a base della sentenza impugnata, relative a reati in materia di stupefacenti.
art. 1, comma 56, L. n. 103 del 2017
Ha introdotto il meccanismo del cd. patteggiamento in appello richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione comporta una preclusione processuale estesa anche al ricorso per cassazione sulle questioni oggetto di rinuncia.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni alle quali la parte abbia rinunciato nel concordare la pena in appello.
- La declaratoria di inammissibilità per tale ragione può essere pronunciata senza formalità di procedura e comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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