Cassazione Penale, Sentenza n. 32844/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad esami per accertamento di sostanze stupefacenti. Deduce: (1) vizio di motivazione perché l'esame del sangue sarebbe stato effettuato contro la sua volontà (dissenso ai prelievi clinici) e quindi gli esiti avrebbero dovuto essere inutilizzabili; (2) errore di qualificazione giuridica poiché il tasso alcolemico fu misurato circa 70 minuti dopo il sinistro in ospedale, per cui la fattispecie applicabile sarebbe stata l'art. 186, comma 2, lett. a), e non la fattispecie più grave contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio e dichiarato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo quinquennale maturato il 17/4/2022 rispetto al fatto del 17/4/2017). Pur ritenendo ammissibile il ricorso e senza entrare nel merito delle doglianze (anche quelle sulla utilizzabilità del prelievo ematico), la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Non ha disposto l'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché non sussistevano evidenze tali da imporre l'assoluzione come mera constatazione. La motivazione è stata semplificata richiamando consolidati principi di giurisprudenza secondo cui, in presenza di causa estintiva, le nullità e le censure di merito perdono rilevanza.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2-bis; art. 187, commi 1 e 8
La sentenza di merito aveva ritenuto integrati i reati di guida in stato di ebbrezza e con abuso di alcol e il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per stupefacenti; la Cassazione non ha approfondito la fondatezza di tali qualificazioni per effetto della intervenuta prescrizione
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e prevede la possibile assoluzione di merito se le circostanze lo rendono necessario; nel caso concreto la Corte ha rilevato l'estinzione ma non ha pronunciato l'assoluzione di merito perché non emergono i presupposti
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
decreto citato per applicazione della motivazione semplificata
Ha consentito l'adozione di una motivazione semplificata da parte della Corte di Cassazione nelle ipotesi ricorrenti ove sussistono i presupposti
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U.)
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese); Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio consolidato secondo cui, ove risulti una causa di estinzione del reato, le nullità e le censure, anche generali, non rilevano in Cassazione e l'eventuale rinvio al giudice di merito è incompatibile con l'immediata applicabilità della causa estintiva
Massime di principio
- La prescrizione intervenuta in favore dell'imputato rende irrilevanti, ai fini della decisione di legittimità, questioni processuali o di merito: la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato senza esaminare nel merito le doglianze.
- La rilevazione d'ufficio della prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen. consente alla Corte di pronunciare l'estinzione del reato anche se la causa di estinzione è maturata dopo la sentenza impugnata, a condizione che il ricorso non sia inammissibile per altri motivi.
- La pronuncia di assoluzione 'di mera constatazione' ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando dalle evidenze documentali emergono elementi tali da imporre l'assoluzione; in mancanza di tali elementi si annulla senza rinvio per prescrizione ma non si dispone l'assoluzione di merito.
- Le censure relative all'utilizzabilità di prove (es. prelievo ematico effettuato contro il dissenso) possono essere rilevanti in sede di merito, ma perdono efficacia in Cassazione se nel frattempo è intervenuta la prescrizione; pertanto il ricorso resta comunque efficace ai fini dell'estinzione anche se le questioni probatorie rimangono aperte.
- Il ritardo nella misurazione del tasso alcolemico (es. esame effettuato 70 minuti dopo il sinistro) è una questione di fatto e di apprezzamento probatorio che, salvo casi eclatanti e profili di illegittimità che possano essere esaminati in sede di legittimità, difficilmente impedisce l'applicazione dei principi sulla prescrizione quando questa è matura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →