Cassazione Penale, Ordinanza n. 02004/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il decreto del Tribunale di sorveglianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato, ritenendola manifestamente infondata perché priva dell'indicazione di una effettiva residenza e dell'ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Con un unico motivo di ricorso il condannato ha sostenuto che il giudice di sorveglianza avrebbe dovuto considerare che egli aveva comunque indicato il luogo in cui avrebbe mantenuto la residenza, fornendone compiutamente l'indirizzo. La Corte di cassazione ha però rilevato che il provvedimento impugnato si fondava in realtà sulla verifica della continua irreperibilità del condannato, attestata da un verbale di vane ricerche richiamato nel decreto, e non sul solo profilo dell'indicazione della residenza.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
affidamento in prova al servizio sociale
L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato
La misura alternativa richiede che il condannato sia costantemente reperibile, prima e durante l'esecuzione, per consentire la valutazione del comportamento e dell'osservanza delle prescrizioni.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità del richiedente sia nella fase anteriore all'applicazione della misura sia durante la sua esecuzione, perché solo in tal modo è possibile controllarne il comportamento e l'osservanza delle prescrizioni.
- Quando il provvedimento di sorveglianza si fonda sulla irreperibilità del condannato, la censura che si limiti a valorizzare l'indicazione di una residenza non è idonea a superare la ratio decidendi se non incide sul dato decisivo della effettiva reperibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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