Sentenza del 28/10/2024 n. 27799 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, ricostruendo induttivamente il reddito di A.A. Il contribuente lo aveva impugnato, ma la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva poi dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che riproponesse le contestazioni all’avviso senza specifiche critiche alla decisione di primo grado. In Cassazione A.A. ha censurato tale declaratoria per violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992. In via subordinata, per l’eventualità di una decisione nel merito, ha inoltre contestato la qualificazione come lavoro in nero dell’attività di un collaboratore occasionale, l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo e la mancata motivazione dei criteri di ricostruzione dei ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: nel processo tributario, la riproposizione dei motivi contro l’atto impositivo può soddisfare l’onere di specificità dell’appello quando, letta nel suo complesso, esprima in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania del 9 giugno 2015, che aveva dichiarato inammissibile l’appello, e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini i motivi di appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Gli altri tre motivi di ricorso per Cassazione sono rimasti assorbiti: la Corte non ha deciso nel merito le contestazioni sull’accertamento induttivo, sul collaboratore occasionale né sulla quantificazione dei ricavi. L’avviso per il 2006 e il rigetto del ricorso pronunciato in primo grado non sono stati quindi annullati con questa decisione.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tal senso si considerino i seguenti arresti: "nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito" ( Cass. 23/11/2018, n. 30525 );
Nel contenzioso tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: riproporre le contestazioni all’atto impositivo può assolvere l’onere di specificità se, nel contesto dell’atto, risulta la volontà di contestare la decisione di primo grado. L’inammissibilità non può essere dichiarata per il solo fatto che non siano formulate critiche nuove o ulteriori.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi d’appello va valutata considerando l’atto nel suo complesso: la riproposizione delle contestazioni originarie può bastare se manifesta in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
- La declaratoria d’inammissibilità per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; non è sufficiente osservare che l’appellante ha ripetuto i motivi già dedotti contro l’atto impositivo.
- La cassazione con rinvio per un vizio processuale relativo all’ammissibilità dell’appello non decide automaticamente la fondatezza delle contestazioni sostanziali sull’accertamento: queste restano da esaminare nel giudizio di rinvio.
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