Sentenza del 29/10/2024 n. 6522 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo Tributario - Istanza di Autotutela - Rigetto - Impugnativa - Assenza delle ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto - Inammissibilità dell'appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per i periodi d'imposta 2000 e 2001: la contribuente contestava la stima delle aree come edificabili e ne chiedeva la rideterminazione deducendo che il valore corretto doveva essere inferiore (anche fino al valore dei terreni agricoli) per la mancanza di strumenti attuativi, la presenza di vincoli, il passaggio di elettrodotti e la destinazione a servizi pubblici soggetti a esproprio.
La decisione
In sede di rinvio dalla Cassazione la CTR Lazio ha accolto il ricorso in riassunzione, ha rideterminato il valore delle aree sulla base dei valori agricoli medi e della tariffa di esproprio (art. 37 DPR n. 327/2001) applicando un moltiplicatore 3 e tenendo conto dei vincoli e delle potenzialità edificatorie. Dal calcolo è derivato un valore medio di €9,24/mq e una liquidazione dell'imposta di €600 per anno; gli avvisi di accertamento n. 66200**** (2000) e n. 66201**** (2001) sono stati annullati. Il Comune di Roma è stato condannato alle spese di lite e a pagare €5.000,00 per le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, art. 5 comma 5
Il giudice deve verificare che la misura del valore venale in comune commercio delle aree edificabili sia determinata sulla base dei parametri vincolanti indicati (zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri per adeguamenti, prezzi medi di mercato e anno di imposizione) e usarli nel giudizio estimatorio.
"Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio..."
La Corte ha usato la tariffa di esproprio e i valori agricoli medi come riferimento per rideterminare il valore delle aree e ha applicato un moltiplicatore (anche in relazione alle indennità previste) per ottenere il valore imponibile.
Cassazione, Ord. n. 26978/2023
Principio secondo cui il processo tributario è di 'impugnazione-merito': il giudice tributario, nel rideterminare il valore delle aree edificabili, deve operare un proprio giudizio estimatorio basato sugli elementi provati e non controversi e motivare la determinazione secondo i parametri normativi, non sollevando l'Amministrazione dall'onere probatorio.
Giurisprudenza Cassazione sul tema autotutela (es. nn. 7318/2022, 7616/18, 25524/14, 37535/21, 33610/23)
Per le istanze di autotutela il contribuente non può limitarsi ad eccepire vizi dell'atto; deve dimostrare l'esistenza di un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. L'appello avverso il diniego di autotutela è inammissibile se manca tale prospettazione.
Massime di principio
- Se la causa è rinviata dalla Cassazione il giudice di merito deve effettuare un giudizio estimatorio autonomo basato su elementi provati e non controversi, indicando i parametri e le ragioni della valutazione.
- Nella determinazione del valore imponibile delle aree edificabili occorre rispettare i parametri dell'art.5, comma 5, d.lgs. n.504/1992 (zona, indice edificabilità, destinazione d'uso, oneri, prezzi medi, anno di imposizione).
- Quando le aree sono gravate da vincoli pubblici o da destinazioni che rendono prevalente la natura agricola o l'espropriabilità, il giudice può utilizzare i valori agricoli medi e la tariffa di esproprio (art.37 DPR 327/2001) con adeguati coefficienti per la rideterminazione.
- Se si propone una richiesta di autotutela e il Comune la rigetta, l'eventuale impugnazione del rigetto richiede che il contribuente dimostri perché l'accoglimento sarebbe nell'interesse generale dell'Amministrazione; non è sufficiente riproporre vizi dell'atto già definitivamente dedotti.
- La vittoria del contribuente può comportare l'annullamento degli avvisi di accertamento e la condanna dell'ente impositore alle spese; è prassi che il giudice liquidi le spese in favore del soggetto soccombente (spesso l'ente pubblico).
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