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Sentenza

Sentenza del 28/10/2024 n. 935 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

1) Si considera cessione di beni e non d'azienda la compravendita di appartamenti e ufficio non strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale della cessionaria costituito dalla costruzione di edifici. 2) In caso di atto di compravendita immobiliare inefficace, la proprietà del bene non può dirsi trasferita e l'operazione non può essere sottoposta ad imposizione fiscale di alcun genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugna l'imposizione fiscale collegata alla compravendita di immobili (appartamenti e un ufficio). Si discute se l'operazione costituisca cessione d'azienda e se il trasferimento di proprietà si sia effettivamente realizzato, essendo l'atto subordinato a una condizione sospensiva (emissione di una Promissory Note da parte di una costituenda società estera per attivare una linea di credito pari al prezzo), condizione mai verificatasi e ammessa non avverata dall'Ufficio.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che non si configura cessione d'azienda perché gli immobili trasferiti non erano beni strumentali né, nel loro complesso e nella loro interrelazione, idonei a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa della cessionaria (l'oggetto sociale della cessionaria era la costruzione di edifici). Inoltre, posto che il trasferimento era subordinato a una condizione sospensiva mai verificatasi (fatto non contestato e anzi riconosciuto dall'Ufficio), l'atto è inefficace e la proprietà non si è trasferita: di conseguenza l'operazione non è sottoponibile a imposizione fiscale e le pretese erariali sono respinte/annullate.

Massime di principio

  • Per qualificare una cessione come cessione d'azienda non è sufficiente il trasferimento di più beni: i beni devono essere strumentali e, nel loro insieme e nella loro interrelazione, idonei a consentire la continuazione dell'attività d'impresa.
  • La verifica della strumentalità va fatta caso per caso, considerando l'oggetto sociale dell'acquirente e la concreta funzionalità dei beni trasferiti rispetto a quell'oggetto.
  • Un atto subordinato a condizione sospensiva non produce effetti trasferitori fintanto che la condizione non si avvera; se la condizione non si avvera l'atto è inefficace e non può essere assoggettato a imposizione fiscale basata sul presunto trasferimento.
  • Per l'imposizione fiscale è essenziale l'effettivo trasferimento della proprietà o del complesso aziendale: l'esistenza di un atto formalmente stipulato non è sufficiente se mancano gli effetti sostanziali (es. causa/condizione non realizzata).
  • Nei contenziosi tributari derivanti da operazioni immobiliari con condizioni o strutture complesse, è strategico documentare l'effettiva realizzazione delle condizioni contrattuali o, in mancanza, evidenziare l'inefficacia dell'atto per evitare tassazione impropria.

Testo integrale

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