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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29152/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione di appello e sostanzialmente reiterativo delle precedenti doglianze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo un unico motivo: erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità penale, sostenendo che non sarebbe integrato l'elemento soggettivo del reato contestato. La Corte rileva però che il ricorso si limita a riproporre le medesime censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva diffusamente respinto analoghe doglianze.

Norme richiamate

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; il difetto di specificità determina l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76, 79 e 95

    Sono le disposizioni che sorreggono la contestazione penale oggetto del giudizio di merito; dal testo non emerge la descrizione del contenuto specifico delle singole norme, ma solo il loro richiamo come base della condanna.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specifica della sentenza impugnata: non è sufficiente riprodurre le stesse censure già formulate in appello o invocare in modo generico illogicità o carenza motivazionale.
  • La mancata confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata integra inammissibilità del ricorso, poiché viene meno la funzione tipica dell'impugnazione quale confronto puntuale con le ragioni del provvedimento contestato.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare doglianze già respinte dal giudice di merito senza confrontarsi con gli argomenti specifici utilizzati nella decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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