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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7045/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Toscano ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 17 maggio 2024, lamentando una contraddittorietà e mancanza di logicità della motivazione. In particolare ha contestato che il Tribunale, da un lato, aveva rigettato l'appello del PM contro il provvedimento del Gip che aveva disposto il divieto di dimora (anziché la custodia cautelare in carcere), ritenendo tale misura proporzionata; dall'altro lato aveva annullato un successivo provvedimento del Gip del 4 marzo 2024 che aveva sostituito il divieto di dimora con la più blanda misura dell'obbligo di presentazione. Il ricorrente ha sostenuto che le due decisioni, adottate nella stessa ordinanza, erano tra loro logicamente incoerenti

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha ritenuto che non sussista alcuna contraddittorietà: il Tribunale aveva valutato i profili cautelari in due prospettive diverse e motivato coerentemente la scelta di mantenere il divieto di dimora (tenuto conto dell'entità degli indizi, della distanza temporale delle condotte contestate e di circostanze attenuanti come i presunti tentativi estorsivi subiti) e, al contempo, aveva annullato la modifica del Gip del 4 marzo 2024 perché quella motivazione appariva eccessivamente sintetica e non idonea a giustificare l'attenuazione della misura, soprattutto alla luce di rilievi sulla recente vicenda penale dell'indagato e delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la causa è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di rito

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui è stata applicata per imporre a Toscano il rimborso delle spese

  • art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione (manda alla cancelleria); qui è stata applicata per demandare le formalità conseguenti alla pronuncia

Massime di principio

  • La Corte d'appello può modulare le misure cautelari in modo diverso rispetto alla richiesta del PM purché la scelta sia motivata in ordine alla proporzionalità e alle esigenze cautelari
  • Non costituisce automaticamente contraddittorietà il fatto che lo stesso provvedimento valorizzi elementi in senso differente a seconda del contesto decisionale, se la motivazione spiega le ragioni della diversa valutazione
  • La modifica in senso favorevole della misura cautelare da parte del Gip richiede una motivazione adeguata e non meramente formale, soprattutto se l'indagato ha vicende penali recenti che possono incidere sulle esigenze di prevenzione
  • La rilevanza temporale delle condotte (distanza cronologica dei fatti) può attenuare la valutazione del pericolo di reiterazione e influire sulla gravità della misura cautelare da applicare
  • Se l'indagato invoca ragioni di salute o altre esigenze per motivare la riduzione della misura, il provvedimento che accoglie tali ragioni deve dimostrare la loro ineludibilità e adeguatezza a giustificare l'attenuazione

Testo integrale

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