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Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 29532 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava la non corretta dichiarazione delle merci importate, poiché la società aveva richiesto l'esenzione dal dazio antidumping senza essere munita della preventiva autorizzazione alla destinazione particolare. L'Amministrazione procedeva quindi al recupero del dazio antidumping esteso e all'irrogazione delle sanzioni. La società ha impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, l'incompetenza del funzionario che aveva sottoscritto gli avvisi, la mancata allegazione di un atto richiamato, l'irrilevanza del quantitativo inferiore a 300 pezzi ai fini dell'autorizzazione, l'applicabilità dell'esimente dell'errore dell'autorità doganale e della buona fede, nonché l'assenza di danno erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo. Ha ritenuto valido il potere del responsabile della Struttura Operativa Territoriale di Busto Arsizio di emettere e sottoscrivere gli avvisi; ha escluso l'obbligo di allegare la nota direttoriale, poiché il contenuto essenziale risultava già dall'avviso; ha stabilito che la preventiva autorizzazione è necessaria per fruire dell'esenzione dal dazio antidumping anche quando le importazioni sono inferiori a 300 pezzi al mese; ha inoltre ritenuto assorbita la censura relativa al danno erariale. È stato invece accolto il quarto motivo: la motivazione della CTR sull'inapplicabilità dell'esimente prevista dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del Codice doganale comunitario era apparente e insufficiente, poiché non chiariva se l'esimente fosse giuridicamente incompatibile con il caso oppure se mancassero, in concreto, i presupposti dell'errore dell'autorità doganale e della buona fede della contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 60, 66 e 71

    Le disposizioni sull'organizzazione dell'Agenzia delle Dogane consentono l'articolazione degli uffici in strutture operative territoriali, alle quali possono essere attribuiti poteri gestionali e decisionali.

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane, art. 7

    "Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte da Uffici locali di livello dirigenziale" e gli uffici possono avere "sezioni operative territoriali che svolgono attività presso sedi distaccate".

    La S.O.T. di Busto Arsizio, essendo subentrata alla precedente dogana secondaria, conservava i poteri gestionali e decisionali nel territorio di competenza; gli atti sottoscritti dal funzionario responsabile sono stati ritenuti validi.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    L'atto impositivo deve essere motivato e il contribuente deve poter comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis

    "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa".

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti il cui contenuto integra effettivamente la motivazione. Non è necessario allegare atti meramente richiamati o di impulso generale quando l'avviso contiene già tutti gli elementi essenziali per la difesa.

  • Regolamento CE n. 88 del 1997, art. 14

    "Le importazioni di parti essenziali di biciclette [...] sono esentate dall'applicazione del dazio esteso [...] alle condizioni di cui al Reg. (CEE) n. 2913/92, art. 82, e al Reg. (CEE) n. 2454/93, articoli da 291 a 304".

    L'esenzione dal dazio antidumping è subordinata al controllo della destinazione particolare e al rispetto delle condizioni previste dalla normativa doganale, inclusa l'autorizzazione preventiva.

  • Regolamento CEE n. 2913 del 1992, art. 82

    Le merci importate in esenzione per una destinazione particolare restano soggette a vigilanza doganale.

  • Regolamento CEE n. 2454 del 1993, art. 292

    La destinazione particolare richiede un'autorizzazione scritta preventiva. Anche l'eventuale procedura semplificata presuppone una specifica richiesta dell'importatore e il rispetto di ulteriori condizioni documentali e operative.

  • Regolamento CEE n. 2913 del 1992, art. 220, paragrafo 2, lett. b)

    La contabilizzazione a posteriori dei dazi può essere esclusa quando l'omessa contabilizzazione dipende da un errore delle autorità doganali non ragionevolmente rilevabile dal debitore, che abbia agito in buona fede e rispettato le disposizioni doganali. La CTR dovrà verificare concretamente tali presupposti.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 29 luglio 2010, causa C-371/09

    Il rispetto della soglia quantitativa di 300 pezzi non sostituisce l'autorizzazione preventiva: l'esenzione, essendo eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • Quando un'esenzione doganale è subordinata a una destinazione particolare e a un controllo amministrativo, la preventiva autorizzazione costituisce normalmente un requisito autonomo e non può essere sostituita dal semplice rispetto dei limiti quantitativi o dei presupposti materiali.
  • Una soglia quantitativa prevista dalla normativa può incidere sulle modalità di controllo o sulla disciplina antielusiva, ma non elimina automaticamente l'obbligo di autorizzazione se la norma collega espressamente l'esenzione a tale autorizzazione.
  • L'atto impositivo è sufficientemente motivato quando espone in modo comprensibile i fatti, le norme applicate e il ragionamento dell'Amministrazione; non tutti gli atti richiamati devono essere allegati, ma solo quelli indispensabili a integrare la motivazione.
  • Le contestazioni relative alla competenza del firmatario devono considerare l'organizzazione interna dell'Amministrazione e gli eventuali atti di attribuzione o delega dei poteri alla struttura territoriale.
  • L'esimente dell'errore dell'autorità doganale e della buona fede non opera automaticamente: il giudice deve esaminare specificamente l'errore dell'Amministrazione, la sua non riconoscibilità, la condotta diligente dell'importatore e il rispetto di tutti gli obblighi doganali.
  • Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando afferma in modo apodittico l'inapplicabilità di un'eccezione senza chiarire il percorso logico-giuridico e senza confrontarsi con le prove e gli argomenti rilevanti dedotti dalle parti.

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