Cassazione Civile, Sentenza n. 26407/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a un distacco ritenuto illegittimo e a un licenziamento privo della forma scritta. Il Tribunale di Massa aveva accertato che il distacco dalla Cooperativa L'Aurora si era risolto in una illecita somministrazione di manodopera, aveva qualificato il rapporto come a tempo indeterminato con Orizzonte S.r.l. e aveva dichiarato nullo il provvedimento di risoluzione del rapporto intimato da Orizzonte perché privo della forma scritta (disponendo la reintegrazione e le conseguenti pronunce patrimoniali). La Corte d'Appello di Genova ha confermato tali statuizioni. Orizzonte ha impugnato in Cassazione articolando quattro motivi: (i) errata interpretazione della comunicazione del 5/3/2015 (contestazione del distacco e offerta di prestazione), (ii) violazione dell'art. 6 l. n. 604/1966 sostenendo che il licenziamento orale dovesse essere preventivamente impugnato stragiudizialmente, (iii) violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. contestando l'accertamento del recesso datoriale, (iv) vizio per mancato espletamento di prove (art. 437 c.p.c.) e insufficiente istruttoria sul legittimo interesse al distacco da parte della cooperativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e quindi confermato la decisione della Corte d'Appello. Ha dichiarato tardivo il controricorso di Romei. In motivazione la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per sindacato di merito sull'interpretazione della volontà (accertamento di fatto riservato al giudice del merito), ha affermato che l'impugnazione del licenziamento orale non richiede l'impugnazione stragiudiziale (art. 6 l. n. 604/1966), ha escluso la violazione dell'onere della prova perché il giudice del merito ha adeguatamente desunto la volontà datoriale da comportamenti concludenti e non dalla sola cessazione della prestazione, e ha ritenuto infondata la censura per mancata attività istruttoria, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e la preclusione in presenza di doppia conforme. Non sono state disposte spese a carico della soccombente; è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art.13, co.1 quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010
Richiamato in relazione alla comunicazione del 5/3/2015 e alla presunta decadenza: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice del merito che aveva considerato il documento come inequivoca impugnativa del distacco e offerta di prestazione.
Richiamato nel contesto dell'interpretazione della manifestazione di volontà; la Corte ha ritenuto che una diversa lettura della comunicazione impugnata costituisca sindacato di fatto non consentito in Cassazione.
La Corte ha stabilito che l'azione per l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale: l'assenza dell'atto scritto esclude l'operatività del termine decadenziale previsto dalla norma.
Richiamato circa l'onere della prova: la Corte ha confermato che il lavoratore deve dimostrare che la cessazione derivi dalla volontà datoriale (anche se manifestata con comportamenti concludenti) e che il giudice del merito ha correttamente valutato le prove disponibili.
art. 360 c.p.c. (commi e nn. richiamati)
La Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità (art. 360 c.p.c.), in particolare che non è consentita la rivalutazione in fatto delle prove o delle interpretazioni del merito salvo i vizi tassativamente previsti (n. 3 e n. 5 richiamati in motivazione).
Censurato dal ricorrente per mancato espletamento delle prove; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché non dimostrato che l'omissione avrebbe cambiato l'esito e perché la valutazione probatoria è rimessa al giudice del merito.
Richiamato indirettamente nella motivazione: la presenza di una doppia conforme limita la possibilità di riesame delle questioni istruttorie in Cassazione.
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in dispositivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento previsto dalla norma (oneri contributivi/versamenti dovuti).
art. 23, comma 8 bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. l. 176/2020)
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del P.M.; indica la norma che ha autorizzato il deposito delle conclusioni nel corso del procedimento.
Massime di principio
- Il giudizio sulla volontà delle parti (interpretazione di comunicazioni e atti) è accertamento di fatto proprio del giudice del merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito fornendo una diversa lettura dei fatti se non in presenza di vizio motivazionale grave o violazione delle regole ermeneutiche.
- Il licenziamento orale può essere impugnato direttamente in giudizio senza previa impugnazione stragiudiziale quando manca l'atto scritto: l'assenza della forma scritta impedisce il decorso del termine di decadenza previsto per gli atti formali.
- Il lavoratore che contesta un licenziamento privo della forma scritta deve provare che la cessazione dell'attività è riconducibile alla volontà datoriale, che può emergere anche da comportamenti concludenti del datore; la mera cessazione della prestazione non è sufficiente.
- La valutazione della prova e l'ammissibilità di ulteriori mezzi istruttori spettano al giudice del merito; le censure in cassazione sono ammissibili solo nei ristretti casi previsti dall'art. 360 c.p.c., e la mancata ammissione di prova è rilevante in Cassazione solo se il fatto che ne sarebbe derivato avrebbe mutato con certezza il convincimento del giudice.
- In caso di doppia conforme (stesse conclusioni in primo e in secondo grado) sussistono limiti preclusivi al riesame in Cassazione delle questioni probatorie e di fatto.
- In situazioni analoghe è importante documentare tempestivamente (per iscritto) l'impugnazione, conservare e produrre comunicazioni che dimostrino l'offerta di prestazione o la contestazione del provvedimento, e raccogliere prove che consentano di dimostrare la volontà datoriale di risolvere il rapporto (e.g. dinieghi a continuare la prestazione, mancate comunicazioni scritte di licenziamento).
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