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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26231/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità e l'erronea motivazione della sentenza d'appello per avere la Corte territoriale limitato la pronuncia risarcitoria al solo primo anno scolastico successivo alla domanda di pensionamento agevolato, mentre dalle conclusioni e dal ricorso introduttivo avrebbe dovuto riconoscersi la differenza retributiva fino al raggiungimento del 65° anno. Contestava altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 185 L. 662/1996 e degli artt. 2-4 del DM 331/1997 e deduceva violazioni degli artt. 1218, 1223, 1224 e 2056 c.c. Il resistente eccepiva l'inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione notificato dopo il decorso del termine breve; ricorso incidentale del resistente contestava la valutazione dell'esubero e l'utilizzo di documento prodotto in appello oltre i termini preclusivi.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per decadenza (notifica della sentenza in data 21.7.2015; ricorso notificato in dicembre 2015). Dichiarata inefficace la impugnazione incidentale tardiva. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità a favore della controparte (liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese). Nonostante l'inammissibilità, la Corte fissa un principio di diritto (regula iuris) relativo alla valutazione delle situazioni di esubero ai fini dell'accesso al part time con pensione anticipata: l'accertamento dell'esubero va effettuato con riferimento all'organico di diritto (art. 2 DPR 81/2009) e non è superato dalla mera assegnazione temporanea di ore su organico di fatto; se l'esubero viene eliminato per effetto della mobilità, il beneficio va accordato; in caso di esubero del contingente, hanno preferenza le domande ordinarie di part time rispetto a quelle presentate ai sensi dell'art. 1, co. 185 L. 662/1996.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Citata nella doglianza di nullità; contestata la violazione formale della motivazione della sentenza d'appello

  • artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati nella denuncia di vizi motivazionali e di limitazione della pronuncia rispetto alle conclusioni dedotte

  • art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e motivazione)

  • art. 1, co. 185 L. 662/1996

    «al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità (…) può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali»

    Consente il part time con pensione anticipata ma disciplina limiti di cumulabilità e obblighi di assunzione di nuovo personale nelle imprese; per le pubbliche amministrazioni è prevista deroga all'obbligo di nuove assunzioni

  • Decreto 29 luglio 1997, n. 331 (DM 331/1997), art. 2, co. 1

    «la domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato»

    L'esistenza di esuberi nella struttura è ostativa all'accoglimento della domanda di part time con pensione; va valutata secondo criteri organizzativi dell'istituzione

  • Decreto 29 luglio 1997, n. 331, art. 3, co. 2

    «non è consentita la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ed il regime di cumulo ha validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro»

    Stabilisce la stabilità del regime di cumulo e limiti alla riconversione del rapporto

  • CCNL comparto scuola 2006-2009, art. 39

    Prevede limiti percentuali al ricorso al part time (fino al 25% per classe di concorso) e rinvia alle Ordinanze Ministeriali per la determinazione dei contingenti provinciali; richiamata per la disciplina dei contingenti e delle priorità

  • O.M. n. 446/1997, art. 6, co. 1

    previsione della fissazione fino al 25 % della dotazione organica provinciale del contingente destinabile a part time

    Fissa i limiti percentuali del contingente destinabile al part time nell'ambito provinciale

  • O.M. n. 446/1997, art. 11

    durata minima di due anni del part time

    Stabilisce durata minima del part time

  • O.M. n. 55/1998, art. 3, co. 3

    stabilisce che in caso di esubero rispetto al contingente ... la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore dei pensionandi sia subordinata all’accoglimento delle domande del restante personale

    In caso di esubero dei contingenti, le domande ordinarie di part time hanno priorità rispetto a quelle collegate al pensionamento (art. 1, co. 185 L. 662/1996)

  • O.M. n. 55/1998, art. 5

    per la durata di almeno due anni il personale di cui all’articolo 1 non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale; diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero

    Riduce la possibilità di cessazione anticipata del part time e tutela la sede di titolarità salvo soprannumerarietà

  • art. 2 d.p.r. 81/2009

    Definisce l'organico di diritto; la Corte stabilisce che l'accertamento dell'esubero deve farsi con riferimento all'organico di diritto

  • artt. 285, 170, 325, 326, 334, 363 c.p.c.

    Richiamati in tema di notificazione della sentenza e decorso dei termini di impugnazione: la notifica della sentenza (anche se effettuata dalla parte presso il proprio difensore) fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione e l'assenza di menzione del procuratore può incidere sul decorso del termine; tardività comporta inammissibilità e inefficacia

  • art. 437 e art. 115 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale in relazione all'utilizzo di documenti prodotti nel giudizio di appello oltre i termini preclusivi

Massime di principio

  • La valutazione dell'esubero ai fini dell'accesso al part time con pensione anticipata va fatta con riferimento all'organico di diritto (art. 2 DPR 81/2009) e non è superata dalla mera assegnazione temporanea di ore su organico di fatto.
  • Se l'esubero risultante dall'organico di diritto viene eliminato per effetto della mobilità e quindi non sussiste più, il beneficio del part time con pensione anticipata deve essere accordato a decorrere dalla finestra utile (es. 1° settembre).
  • In presenza di esubero del contingente fissato dalla normativa, le domande ordinarie di part time prevalgono sulle domande presentate ai sensi dell'art. 1, co. 185 L. 662/1996 (part time con pensione).
  • L'esistenza di una assegnazione su organico di fatto a favore di personale in esubero non fa venire meno lo stato di esubero sul piano dell'organico di diritto e non giustifica l'attribuzione prioritaria del part time al pensionando.
  • Sul profilo processuale, la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione anche per la parte che ha effettuato la notifica; la tardività determina l'inammissibilità del ricorso e l'inefficacia dei reclami incidentali tardivi.

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