Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26399/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato: 1) la nullità e/o l'inopponibilità nei suoi confronti di una clausola inserita nel contratto di compravendita del ramo d'azienda del 17/12/2014 che avrebbe estromesso la ricorrente dal ramo trasferito, chiedendo l'accertamento che ella fosse dipendente di La Perla Global Management LTD a far data dal 1° gennaio 2015; 2) la nullità del licenziamento intimato nel giugno 2017 da La Perla Manufacturing S.r.l., per motivi discriminatori e ritorsivi, con conseguente accertamento della nullità del recesso e delle relative tutele previste dall'art. 18 dello Statuto (come novellato dalla l. n. 92/2012).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (ritenuti inammissibili o infondati) perché: le questioni relative all'elemento intenzionale del licenziamento (ritorsività) costituiscono accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito e non sindacabili in cassazione; molte censure erano formulate in modo promiscuo e non hanno rispettato il principio di specificità, rendendo impossibile l'individuazione del devolutum; inoltre la corte territoriale ha adeguatamente motivato la valutazione presuntiva secondo il sindacato consentito. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso: la Corte d'appello non ha fornito una motivazione utile a comprendere il percorso logico-giuridico seguito nel respingere la domanda autonoma della ricorrente sulla nullità e/o inopponibilità della clausola del contratto del 17/12/2014 (artt. 1418 co.2 e 1345 c.c.). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata al giudice indicato nel dispositivo affinché si pronunci sulla questione della nullità/inopponibilità della clausola.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Attribuisce l'onere della prova al lavoratore che deduce l'illiceità del motivo del licenziamento; l'onere può essere assolto anche mediante presunzioni, ma resta compito del giudice di merito valutare la tenuta probatoria

  • art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4

    Riguarda la censura per vizio motivazionale (motivazione apparente, perplessa o contraddittoria); la Corte ricorda il ristretto ambito in cui tale vizio determina la nullità della sentenza e applica i principi delle Sezioni Unite sul tema, rilevando che il vizio sussiste solo in ipotesi di assoluta carenza, apparente motivazione o inconciliabilità degli argomenti

  • art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3

    Richiesto in via subordinata dal ricorrente; la Corte ricorda che la deduzione del vizio per falsa applicazione della norma richiede la puntuale indicazione delle affermazioni di diritto contrastanti nella sentenza impugnata e la ricostruzione fattuale su cui operare la sussunzione

  • art. 132 c.p.c. co. 2 n. 4

    Norma procedurale richiamata in relazione alla motivazione; la Corte ha esaminato la correttezza della motivazione richiesta dalla norma e ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello solo quanto alla mancata trattazione motivata della questione sulla nullità della clausola contrattuale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamata in relazione agli obblighi motivazionali e alle formalità procedurali; la Corte ha richiamato il principio di correttezza e specificità dei motivi di impugnazione

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale al diritto a una giusta e motivata decisione e alla ragionevole durata del processo; la Corte ha bilanciato l'esigenza di trattare congiuntamente giudizi pendenti con il rispetto della ragionevole durata del processo

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto ad un equo processo; utilizzato dalla ricorrente nelle censure ma la Corte ha giudicato le doglianze procedurali come inammissibili o non risolventi a livello di cassazione

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Il giudice di primo grado aveva dichiarato la decadenza di una domanda ex art. 32 L.183/2010; la Corte d'appello non ha risposto adeguatamente al motivo di gravame relativo a tale decisione, contribuendo alla cassazione parziale per omessa motivazione

  • art. 1418 co.2 c.c.

    Riferito alla nullità del contratto per causa illecita; la Corte ha ritenuto che la questione autonoma di nullità/inopponibilità della clausola inserita nel contratto di cessione dovesse essere adeguatamente trattata e motivata dall'appello, mancanza che ha determinato la cassazione parziale

  • art. 1345 c.c.

    Riguarda la simulazione contrattuale e la rilevanza della volontà reale; la domanda della ricorrente era anche fondata su tale normativa e la Corte d'appello non ha dato sufficiente spiegazione del perché avesse rigettato la domanda

  • art. 5 l. n. 604/1966

    La Corte ha osservato che tale disposizione non opera nel contesto e che l'onere probatorio resta a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c.

  • art. 18 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e successive modifiche (l. n. 92/2012)

    La ricorrente ha invocato le tutele previste dall'art. 18 per licenziamento discriminatorio/ritorsivo; la Corte ha ritenuto che la prova di intenti ritorsivi sia questione di fatto rimessa al giudice del merito e che non risultassero in cassazione i presupposti per riformare la valutazione

Massime di principio

  • Quando si deduce un licenziamento per motivi illeciti (ritorsivi/discriminatori) l'onere probatorio spetta al lavoratore (art. 2697 c.c.); la prova può essere fornita anche con presunzioni, ma la valutazione della loro gravità e attitudine probatoria è rimessa al giudice di merito
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le contestazioni che in realtà mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito vengono dichiarate inammissibili o infondate in cassazione
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e ben distinti: censure 'promiscue' o prive di chiara indicazione del vizio non superano il filtro di ammissibilità (principio di specificità del motivo)
  • Il vizio motivazionale integra motivo di cassazione solo in casi gravi e ben delimitati (mancanza materiale di motivi, motivazione apparente, contraddizione insanabile, motivazione perplessa e incomprensibile); una motivazione diversa o sfavorevole non è di per sé sufficiente
  • Se la Corte territoriale omette di affrontare o di motivare adeguatamente una domanda autonoma posta dalle parti (es. nullità/inopponibilità di clausola contrattuale), la Cassazione può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame della questione
  • In casi di plurimi giudizi connessi, la richiesta di trattazione congiunta deve essere sorretta da ragioni concrete che bilancino i ritardi: l'esigenza della ragionevole durata del processo può precludere l'accoglimento di istanze di connessione non sufficientemente motivate
  • Prima di proporre ricorso in cassazione è essenziale articolare chiaramente quali norme si ritengono violate, quali affermazioni nella sentenza sono in contrasto con tali norme e come dovrebbero essere interpretate alla luce della giurisprudenza di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.