Cassazione Civile, Sentenza n. 26399/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato: 1) la nullità e/o l'inopponibilità nei suoi confronti di una clausola inserita nel contratto di compravendita del ramo d'azienda del 17/12/2014 che avrebbe estromesso la ricorrente dal ramo trasferito, chiedendo l'accertamento che ella fosse dipendente di La Perla Global Management LTD a far data dal 1° gennaio 2015; 2) la nullità del licenziamento intimato nel giugno 2017 da La Perla Manufacturing S.r.l., per motivi discriminatori e ritorsivi, con conseguente accertamento della nullità del recesso e delle relative tutele previste dall'art. 18 dello Statuto (come novellato dalla l. n. 92/2012).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (ritenuti inammissibili o infondati) perché: le questioni relative all'elemento intenzionale del licenziamento (ritorsività) costituiscono accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito e non sindacabili in cassazione; molte censure erano formulate in modo promiscuo e non hanno rispettato il principio di specificità, rendendo impossibile l'individuazione del devolutum; inoltre la corte territoriale ha adeguatamente motivato la valutazione presuntiva secondo il sindacato consentito. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso: la Corte d'appello non ha fornito una motivazione utile a comprendere il percorso logico-giuridico seguito nel respingere la domanda autonoma della ricorrente sulla nullità e/o inopponibilità della clausola del contratto del 17/12/2014 (artt. 1418 co.2 e 1345 c.c.). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata al giudice indicato nel dispositivo affinché si pronunci sulla questione della nullità/inopponibilità della clausola.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Attribuisce l'onere della prova al lavoratore che deduce l'illiceità del motivo del licenziamento; l'onere può essere assolto anche mediante presunzioni, ma resta compito del giudice di merito valutare la tenuta probatoria
art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4
Riguarda la censura per vizio motivazionale (motivazione apparente, perplessa o contraddittoria); la Corte ricorda il ristretto ambito in cui tale vizio determina la nullità della sentenza e applica i principi delle Sezioni Unite sul tema, rilevando che il vizio sussiste solo in ipotesi di assoluta carenza, apparente motivazione o inconciliabilità degli argomenti
art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3
Richiesto in via subordinata dal ricorrente; la Corte ricorda che la deduzione del vizio per falsa applicazione della norma richiede la puntuale indicazione delle affermazioni di diritto contrastanti nella sentenza impugnata e la ricostruzione fattuale su cui operare la sussunzione
art. 132 c.p.c. co. 2 n. 4
Norma procedurale richiamata in relazione alla motivazione; la Corte ha esaminato la correttezza della motivazione richiesta dalla norma e ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello solo quanto alla mancata trattazione motivata della questione sulla nullità della clausola contrattuale
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamata in relazione agli obblighi motivazionali e alle formalità procedurali; la Corte ha richiamato il principio di correttezza e specificità dei motivi di impugnazione
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale al diritto a una giusta e motivata decisione e alla ragionevole durata del processo; la Corte ha bilanciato l'esigenza di trattare congiuntamente giudizi pendenti con il rispetto della ragionevole durata del processo
art. 6 CEDU
Riferimento al diritto ad un equo processo; utilizzato dalla ricorrente nelle censure ma la Corte ha giudicato le doglianze procedurali come inammissibili o non risolventi a livello di cassazione
art. 32 l. n. 183/2010
Il giudice di primo grado aveva dichiarato la decadenza di una domanda ex art. 32 L.183/2010; la Corte d'appello non ha risposto adeguatamente al motivo di gravame relativo a tale decisione, contribuendo alla cassazione parziale per omessa motivazione
art. 1418 co.2 c.c.
Riferito alla nullità del contratto per causa illecita; la Corte ha ritenuto che la questione autonoma di nullità/inopponibilità della clausola inserita nel contratto di cessione dovesse essere adeguatamente trattata e motivata dall'appello, mancanza che ha determinato la cassazione parziale
art. 1345 c.c.
Riguarda la simulazione contrattuale e la rilevanza della volontà reale; la domanda della ricorrente era anche fondata su tale normativa e la Corte d'appello non ha dato sufficiente spiegazione del perché avesse rigettato la domanda
art. 5 l. n. 604/1966
La Corte ha osservato che tale disposizione non opera nel contesto e che l'onere probatorio resta a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
art. 18 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e successive modifiche (l. n. 92/2012)
La ricorrente ha invocato le tutele previste dall'art. 18 per licenziamento discriminatorio/ritorsivo; la Corte ha ritenuto che la prova di intenti ritorsivi sia questione di fatto rimessa al giudice del merito e che non risultassero in cassazione i presupposti per riformare la valutazione
Massime di principio
- Quando si deduce un licenziamento per motivi illeciti (ritorsivi/discriminatori) l'onere probatorio spetta al lavoratore (art. 2697 c.c.); la prova può essere fornita anche con presunzioni, ma la valutazione della loro gravità e attitudine probatoria è rimessa al giudice di merito
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le contestazioni che in realtà mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito vengono dichiarate inammissibili o infondate in cassazione
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e ben distinti: censure 'promiscue' o prive di chiara indicazione del vizio non superano il filtro di ammissibilità (principio di specificità del motivo)
- Il vizio motivazionale integra motivo di cassazione solo in casi gravi e ben delimitati (mancanza materiale di motivi, motivazione apparente, contraddizione insanabile, motivazione perplessa e incomprensibile); una motivazione diversa o sfavorevole non è di per sé sufficiente
- Se la Corte territoriale omette di affrontare o di motivare adeguatamente una domanda autonoma posta dalle parti (es. nullità/inopponibilità di clausola contrattuale), la Cassazione può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame della questione
- In casi di plurimi giudizi connessi, la richiesta di trattazione congiunta deve essere sorretta da ragioni concrete che bilancino i ritardi: l'esigenza della ragionevole durata del processo può precludere l'accoglimento di istanze di connessione non sufficientemente motivate
- Prima di proporre ricorso in cassazione è essenziale articolare chiaramente quali norme si ritengono violate, quali affermazioni nella sentenza sono in contrasto con tali norme e come dovrebbero essere interpretate alla luce della giurisprudenza di legittimità
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