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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26395/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2876/2019 che aveva dichiarato nullità del licenziamento intimato il 27 febbraio 2017 da CSP a Di Leo ritenendolo ritorsivo. CSP contestava (i) l'inammissibilità della domanda sul trasferimento introdotta con il rito Fornero (legge n. 92/2012) lamentando una compressione del diritto di difesa e (ii) la valutazione presuntiva del carattere ritorsivo del licenziamento, sostenendo insufficienza e genericità degli indizi e la mancata ammissione di prove dirette richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della CSP; ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per intento ritorsivo e la conseguente reintegrazione del lavoratore con l'assegnazione dell'indennità risarcitoria pari a tutte le retribuzioni globali di fatto dal recesso alla reintegra oltre accessori e spese. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è stato dunque respinto e la pronuncia di appello resta sostanzialmente integra.

Norme richiamate

  • legge n. 92 del 2012 (cd. riforma Fornero)

    La Corte ha affermato che l'inesattezza del rito non determina automaticamente nullità della sentenza: la parte deve indicare il pregiudizio processuale concreto derivante dall'errore di rito (lesione del diritto di difesa/contraddittorio) per renderlo invalidante

  • legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Applicata nella misura in cui la declaratoria di nullità del licenziamento comporta reintegrazione e corresponsione delle retribuzioni spettanti dal recesso alla reintegra

  • Codice Civile

    art. 1460; art. 2697; artt. 1345 e 2729

    Art. 1460 c.c. richiamato rispetto all'esercizio di autotutela contrattuale del lavoratore (giustificazione dell'assenza). L'art. 2697 definisce l'onere della prova: sul lavoratore grava provare il motivo ritorsivo ma ciò può avvenire anche tramite presunzioni; artt. 1345 e 2729 richiamati in rapporto alle censure probatorie svolte ma senza successo

  • legge n. 604 del 1966

    La Corte ha osservato che l'art. 5 non opera nel caso di specie (non determina un principio di inversione dell'onere probatorio applicabile qui)

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiesto e disposto il versamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla norma

  • Varie pronunce di cassazione (giurisprudenza citata)

    Richiamati consolidati principi della Corte di legittimità: la mera inesattezza del rito non è automaticamente causa di annullamento; l'accertamento del carattere ritorsivo è questione di fatto soggetta all'apprezzamento del giudice del merito; le presunzioni sono ammissibili per dimostrare l'intento ritorsivo

Massime di principio

  • L'errore nella scelta del rito processuale non invalida automaticamente la decisione: chi si duole dell'errore deve dimostrare il pregiudizio concreto e specifico al proprio diritto di difesa o al contraddittorio
  • La dichiarazione di nullità del licenziamento per motivo ritorsivo richiede che l'intento ritorsivo abbia avuto efficacia determinativa, ossia sia stato la causa esclusiva o decisiva del recesso
  • L'onere della prova della natura ritorsiva grava sul lavoratore (art. 2697 c.c.), ma può essere assolto anche attraverso presunzioni; spetta al giudice del merito valutare l'attendibilità, la rilevanza e la concludenza degli indizi
  • La Corte di legittimità non riesamina le valutazioni di merito sui fatti e sulle presunzioni salvo vizio di diritto; censure generiche sulla valutazione indiziaria sono normalmente inammissibili
  • Le doglianze sulla mancata ammissione di prove devono specificare i contenuti e la decisività delle prove richieste per assumere rilievo in sede di cassazione
  • Il fallimento della parte non interrompe automaticamente il procedimento in Cassazione; il processo di legittimità è governato dall'impulso d'ufficio e da regole proprie

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