Cassazione Penale, Ordinanza n. 07888/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato l'accertamento del reato di evasione. Il ricorso conteneva un unico motivo, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto affetto da genericità assoluta: non venivano infatti indicate, in modo concreto, le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata illogica o viziata, né si confrontava specificamente la motivazione della Corte territoriale sull'accertamento del reato.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la somma può essere determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera affermazione di vizi logici, senza indicazione delle ragioni concrete, integra genericità assoluta.
- Quando la Corte territoriale abbia motivato in modo congruo sull'accertamento del reato, il ricorso che non evidenzi specificamente gli errori argomentativi della sentenza è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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