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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26200/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena dopo aver ritenuto equivalenti le attenuanti generiche alla contestata aggravante e aveva confermato la responsabilità per due reati continuati di detenzione e cessione a terzi di alcuni grammi di hashish, uno dei quali commesso anche nei confronti di una minorenne. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata e, in ogni caso, meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive fosse manifestamente infondata e non confrontata con la motivazione della sentenza di appello; ha inoltre ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    La richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive è stata ritenuta non meritevole di accoglimento nel caso concreto; la Corte valorizza il margine di discrezionalità del giudice di merito nel trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche erano già state riconosciute e considerate equivalenti alla contestata aggravante in appello, con conseguente rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • La censura per mancata applicazione delle sanzioni sostitutive è inammissibile o comunque infondata quando si limita a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la scelta non è frutto di arbitrio e risulta sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Quando la sentenza di merito ha già valutato e disatteso la richiesta di sostituzione della pena con argomenti giuridicamente corretti, il ricorso che non contesti puntualmente tali argomenti è manifestamente infondato.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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