Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08528/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato che, cessato dal servizio militare senza aver maturato il diritto a pensione e poi transitato in un rapporto di lavoro privato con iscrizione al Fondo Volo, aveva ottenuto dai giudici di merito il riconoscimento del diritto a vedere calcolato, nell’onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi tra gestioni diverse, l’ammontare dei contributi trasferiti dall’ex gestione pubblica senza applicazione degli interessi del 4,5% previsti dalla disciplina sulla ricongiunzione. L’INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione della disciplina sulla costituzione della posizione assicurativa ex d.P.R. n. 1092/1973 e della legge n. 29/1979, sostenendo che il caso non fosse regolato dalla ricongiunzione ordinaria ma dalla speciale costituzione ope legis della posizione assicurativa, con conseguente irrilevanza degli interessi. Il controricorrente ha difeso la sentenza di merito sostenendo che, poiché la contribuzione era stata poi trasferita a seguito di domanda di ricongiunzione al Fondo Volo, si dovesse applicare il regime degli interessi composto previsto per la ricongiunzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’INPS. Ha affermato che la fattispecie era disciplinata dalla speciale normativa sulla costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato senza diritto a pensione e successivamente transitato nel lavoro privato; tale disciplina prevale per specialità sulla ricongiunzione ex lege n. 29/1979 quanto al trattamento degli interessi. La contribuzione proveniente dal rapporto di impiego statale resta quindi trasferita senza interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa, e non può essere trasformata, nel successivo passaggio verso altra gestione, in contribuzione produttiva di interessi ai sensi della disciplina generale sulla ricongiunzione. La sentenza d’appello è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda dell’assicurato. Le spese di tutto il processo sono state compensate per la formazione successiva dell’orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • legge n. 322/1958, art. unico

    richiamata dal ricorrente come normativa erroneamente applicata dai giudici di merito.

  • legge n. 29/1979, art. 2

    disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi e prevede, in via generale, il trasferimento dei contributi con interessi composti al tasso del 4,50%.

  • legge n. 29/1979, art. 5

    richiamata per il regime degli interessi nella ricongiunzione, ma ritenuta non applicabile alla contribuzione soggetta alla speciale disciplina della costituzione della posizione assicurativa.

  • d.P.R. n. 1092/1973, artt. 124 e 125

    prevedono la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il dipendente pubblico cessato senza diritto a pensione e stabiliscono il trasferimento dei contributi senza interessi.

  • d.P.R. n. 1092/1973, art. 126

    esclude la costituzione della posizione assicurativa solo quando il dipendente cessato assuma un altro servizio di pubblico impiego da riunire o ricongiungere con il precedente; non si applica al nuovo rapporto di lavoro privato.

  • d.P.R. n. 1092/1973, art. 126

    individua le cause di esclusione della costituzione della posizione assicurativa.

  • L. n. 122/2010, art. 12 undecies

    le norme degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092/1973 sono state successivamente abrogate, ma erano ratione temporis applicabili alla vicenda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale e sul termine per il deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • La costituzione della posizione assicurativa del dipendente pubblico cessato senza diritto a pensione è istituto speciale e prevale, per rapporto di specialità, sulla disciplina generale della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
  • Quando la contribuzione proviene da un precedente rapporto di impiego statale ed è trasferita in base agli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 1092/1973, essa va considerata senza interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa; non può essere retroattivamente assoggettata agli interessi propri della ricongiunzione ex lege n. 29/1979.
  • L’espressione "altro servizio" contenuta nell’art. 126 del d.P.R. n. 1092/1973 va riferita a un nuovo rapporto di pubblico impiego, non a un rapporto di lavoro privatistico instaurato dopo la cessazione dal servizio.
  • Nel cumulo o trasferimento di contribuzione tra gestioni diverse, ciascun segmento contributivo resta soggetto alla disciplina speciale propria della gestione di provenienza, ove esistente, anche sotto il profilo degli interessi.
  • Un eventuale ritardo dell’ente previdenziale nella gestione della domanda non incide sul regime legale degli interessi applicabile alla contribuzione trasferita, ma può eventualmente rilevare sotto altri profili di tutela.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.