Cassazione Penale, Sentenza n. 48555/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/04/2022 con cui il Tribunale dichiarò inammissibile l'appello proposto per il riesame della misura cautelare, posto che, nelle more, il GIP del Tribunale di Frosinone aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore deduceva violazione di legge sostenendo che permaneva l'interesse alla valutazione del quadro indiziario ai fini della tutela del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e che l'ordinanza non aveva valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, quando la misura custodiale è divenuta inefficace prima della decisione, l'interesse a proseguire l'impugnazione al fine di ottenere una futura pronuncia utile per la riparazione per ingiusta detenzione deve essere specificamente e tempestivamente dedotto dall'interessato nelle forme previste; inoltre la domanda di riparazione può essere proposta solo dalla parte personalmente o da un procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p., e non dal difensore munito solo di procura ad litem. Nel caso concreto la deduzione relativa all'interesse alla pronuncia in relazione alla riparazione è stata avanzata tardivamente (solo in cassazione) e senza procura speciale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina della procura speciale per proporre domanda di riparazione per ingiusta detenzione
La Corte interpreta che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta solo dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 c.p.p.; il difensore con procura ad litem non è sufficiente per preservare l'interesse processuale alla riforma della misura ai fini della riparazione
conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, equitativamente, di una somma a favore della Cassa delle ammende (nel caso, €3.000,00)
Giurisprudenza citata (Sez. U. e Sez. 4/6)
Sez. U, Sent. n. 7931 del 16/12/2010; Sez. 4, Sent. n. 25082 del 12/05/2021; Sez. 6, Sent. n. 48583 del 15/10/2019
La giurisprudenza richiede una specifica e motivata deduzione dell'interesse concreto dell'interessato a proseguire l'impugnazione quando la misura è divenuta inefficace, e ribadisce l'obbligo della procura speciale per le domande di riparazione
Massime di principio
- Se la misura cautelare custodiale viene revocata o sostituita prima della decisione sull'impugnazione, l'interesse a proseguire il ricorso per ottenere una futura pronuncia utile alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione non è automaticamente sussistente: deve essere specificamente e tempestivamente dedotto dall'interessato
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione va proposta dalla parte personalmente o tramite procuratore speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p.; una procura 'ad litem' del difensore non è sufficiente per preservare questo interesse
- Non è sufficiente sollevare per la prima volta in cassazione l'interesse connesso alla riparazione: tale deduzione tardiva può determinare l'inammissibilità del ricorso
- In caso di inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra indicate, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma equitativa alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prassi consigliata: se si intende perseguire anche la tutela risarcitoria per ingiusta detenzione, assicurarsi di formulare tempestivamente e in forma motivata la relativa deduzione e conferire al difensore una procura speciale specifica
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