Cassazione Civile, Ordinanza n. 32269/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Il ricorrente ha domandato la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione, deducendo due errori materiali: nel dispositivo era stato indicato il solo accoglimento del quarto motivo del ricorso, mentre dalla motivazione risultava che erano stati accolti anche il secondo motivo; inoltre, nella rubrica del secondo motivo era stata erroneamente menzionata una società diversa da quella correttamente indicata nella motivazione. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Il procedimento è stato deciso come correzione di errore materiale ai sensi delle norme processuali sulla correzione degli errori materiali delle pronunce della Corte.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che il contrasto tra dispositivo e motivazione non incidesse sulla portata sostanziale della decisione e integrasse un errore materiale emendabile. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente sia quanto all'indicazione della società richiamata nella rubrica del motivo, sia quanto alla formula del dispositivo, precisando che era stato accolto il secondo motivo oltre al quarto. Non ha provveduto sulle spese, qualificando il procedimento come amministrativo e quindi privo di una parte vittoriosa o soccombente.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali del provvedimento quando vi sia un difetto di corrispondenza tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica.
è richiamato come norma che consente la correzione degli errori materiali anche nei provvedimenti della Corte di cassazione.
regola il procedimento camerale con proposta del relatore nel quale è stata trattata l'istanza di correzione.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo di una pronuncia di cassazione non integra necessariamente un vizio decisorio: se la lettura complessiva del provvedimento consente di ricostruire senza dubbi la volontà del giudice, il contrasto è emendabile come errore materiale.
- L'errore materiale è correggibile quando è rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e la correzione non richiede alcuna nuova attività decisoria né una diversa interpretazione del decisum.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a statuizione sulle spese, trattandosi di un procedimento di natura amministrativa e non contenziosa in senso stretto.
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