Cassazione Penale, Ordinanza n. 26216/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, senza affrontare il merito della conferma di condanna per guida in stato di ebbrezza. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza per il reato aggravato di guida in stato di ebbrezza. La Corte di cassazione non esamina il merito delle doglianze perché rileva che il ricorso è stato proposto tardivamente: l'atto risulta presentato il 25 novembre, mentre la sentenza era divenuta irrevocabile il 10 novembre 2024. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere proposto nei termini di legge; la proposizione tardiva determina l'inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine stabilito è inammissibile e non consente alcun sindacato sul merito della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice di legittimità applica la statuizione accessoria prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per ragioni processuali lascia ferma la sentenza di merito impugnata, senza incidere sulla conferma della responsabilità penale già accertata nei gradi precedenti.
Come è indicizzato
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