Cassazione Penale, Sentenza n. 05240/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 25/03/2025 che aveva assolto l'imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e lo aveva condannato a 3 anni per bancarotta fraudolenta distrattiva (distrazione di un'imbarcazione Fly 70 pagata con finanziamento di €700.000, mai ritrovata) e per bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta/omessa consegna della contabilità). Il ricorrente ha denunciato: 1) omissione di acquisizione documentale in appello (violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione), sostenendo che i documenti allegati avrebbero dimostrato l'impegno finanziario personale a fronteggiare i debiti della società fallita; 2) errato bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti (si sarebbe dovuto ritenere prevalente l'attenuante e applicare l'art. 62-bis c.p.), nonché mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione nel casellario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, pur non essendo necessario un'ordinanza di rinnovazione istruttoria per l'acquisizione documentale in appello, la difesa non ha indicato la rilevanza e la decisività dei documenti contestati né dimostrato come sarebbe stato assicurato il contraddittorio; perciò il motivo è infondato e in parte generico. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio di valutazione del giudice di merito e insindacabile in Cassazione se congruamente motivato; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti. Quanto alla sospensione condizionale e alla non menzione, la Corte ha rilevato che la difesa non aveva formulato richiesta motivata in appello: non potendo dolersi in Cassazione di una mancata concessione non richiesta, il motivo è inammissibile. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'acquisizione documentale in sede d'appello non richiede necessariamente un'ordinanza di rinnovazione istruttoria, ma è necessaria una valutazione preventiva della rilevanza/decisività rispetto al quadro probatorio e l'assicurazione del contraddittorio
art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
Se il contraddittorio non è garantito prima dell'acquisizione, l'atto acquisito è inutilizzabile ai fini della deliberazione
La valutazione della prevalenza dell'attenuante speciale spetta al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la congruità della motivazione che ha portato al bilanciamento
I criteri per la determinazione delle circostanze sono parametri a cui il giudice di merito può fare riferimento; non è richiesta una esposizione analitica di tutti i criteri se la decisione risulta congruamente motivata
Sez. Un., sent. n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Giurisprudenza che ammette l'acquisizione di documenti in appello senza ordinanza di rinnovazione purché sia assicurato il contraddittorio e sia valutata la rilevanza
Sez. Un., sent. n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
In tema di sospensione condizionale della pena il giudice d'appello deve motivare il mancato esercizio del potere-dovere quando il beneficio sia richiesto; tuttavia, il ricorrente non può lamentarne la mancata concessione in Cassazione se non lo ha richiesto nel merito o non ha fornito elementi fattuali idonei a giustificarne la concessione
Massime di principio
- In appello l'acquisizione di documenti non richiede sempre un'ordinanza formale di rinnovazione istruttoria, ma la parte deve indicare chiaramente la rilevanza e la decisività dei documenti rispetto al giudizio e la corte deve garantire il contraddittorio; altrimenti i documenti possono essere considerati inutilizzabili
- La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimessa al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o mancante, non per riformare criteri di merito
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena o altri benefici in appello, la difesa deve formularne espressa e motivata richiesta con elementi di fatto concreti; la mancata richiesta impedisce il gravame in sede di Cassazione
- Allegare documenti direttamente in Cassazione non sostituisce la necessità di averli adeguatamente introdotti e valorizzati nel giudizio di merito; la Suprema Corte non provvede all'acquisizione documentale in sostituzione del giudice di appello se manca una chiara indicazione del loro valore probatorio
- Quando si impugna una sentenza per motivi di valutazione delle prove, è necessario dimostrare in modo specifico le carenze probatorie o la non logicità della motivazione, non limitarsi ad affermazioni generiche
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