Ordinanza n. 3279/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa all’assegnazione a un corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva frequentato il cosiddetto semestre filtro dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2025-2026. Avendo conseguito la sufficienza in una delle tre materie d’esame, era stato inserito in graduatoria e assegnato all’Università degli Studi di Perugia, anziché all’Università degli Studi di Padova, indicata come prima scelta. Ha contestato l’assegnazione lamentando la notevole distanza dalla città di residenza, i conseguenti disagi logistici, economici e personali e la lesione delle esigenze di continuità didattica connesse alla sede presso cui aveva frequentato il semestre filtro. In sede cautelare ha chiesto l’ammissione con riserva presso l’Università degli Studi di Padova.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR fosse ampiamente motivata e resistesse alle censure formulate. Ai fini della tutela cautelare è necessaria la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel caso concreto è stato ritenuto carente un pregiudizio esiziale nelle more della decisione di merito, poiché l’appellante risultava comunque utilmente immatricolato, sebbene presso un ateneo diverso dalla prima scelta. Il Collegio ha inoltre considerato che l’ammissione cautelare presso Padova avrebbe potuto pregiudicare le prerogative organizzative dell’università e, in linea di principio, la tenuta complessiva del sistema di programmazione nazionale dei corsi. Ha rilevato anche che l’Università di Padova aveva dichiarato l’assenza di posti disponibili. Sono state mantenute ferme le valutazioni spettanti al giudizio di merito. L’appello è stato respinto anche quanto alla condanna alle spese della fase cautelare disposta dal TAR; le spese dell’appello sono state compensate in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
- Non integra, di regola, un pregiudizio esiziale idoneo a fondare la tutela cautelare la circostanza che lo studente sia stato utilmente immatricolato presso un ateneo diverso da quello indicato come prima scelta, anche se ciò comporta disagi logistici, economici e personali.
- Nella valutazione cautelare relativa all’ammissione o all’assegnazione a un corso universitario a programmazione nazionale occorre bilanciare la posizione individuale dello studente con le esigenze organizzative dell’università e con la tenuta complessiva del sistema nazionale di programmazione.
- L’indisponibilità di posti presso l’ateneo al quale lo studente chiede di essere ammesso con riserva costituisce un elemento contrario all’accoglimento della misura cautelare, salva la successiva valutazione nel giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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