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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39317/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce lamentando, in sostanza, un erroneo apprezzamento del materiale probatorio in ordine alla ricostruzione dei fatti: secondo la motivazione dell'ordinanza, le condotte violente contestate erano state ritenute finalizzate a opporsi agli agenti intervenuti per ricondurlo presso il luogo di detenzione domiciliare, dopo una sua evasione. Il ricorso contestava anche le ragioni del suo allontanamento, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il giudizio di recidiva. La Corte ha ritenuto tali doglianze generiche o comunque volte a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sul compendio probatorio e sulla finalità oppositiva delle condotte violente attengono a valutazioni di merito già congruamente motivate dalla Corte di appello, in modo coerente con la sentenza di primo grado. Ha inoltre ritenuto generiche le doglianze sul motivo dell'allontanamento, sul diniego della particolare tenuità del fatto e sulla recidiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    È stata esclusa la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della gravità della condotta e della durata dell'evasione, con motivazione ritenuta logica e coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici.
  • Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito sono inammissibili se la motivazione impugnata risulta coerente e supportata da massime di अनुभवienza condivisibili.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non illogica e il ricorso non indichi specifici vizi argomentativi, ma si limiti a contestazioni generiche.
  • Il giudizio di recidiva può essere censurato in cassazione solo per vizi di motivazione o di diritto; non è ammissibile chiedere un diverso apprezzamento dei fatti in sede di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniCause di non punibilitàRecidivaEvasione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoRecidiva

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