Cassazione Penale, Ordinanza n. 07288/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato in parte la condanna per violazioni della disciplina fiscale, dichiarando estinti per prescrizione i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relativi alle annualità 2010, 2011 e 2012 e rideterminando la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione per le residue condotte. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. In sostanza contestava la valutazione del compendio probatorio, la ricostruzione dei fatti e la mancata concessione della diminuente ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima censura investisse profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e logica; nel caso concreto, la sentenza di appello aveva ricostruito in modo preciso la vicenda, valorizzando l'assenza di documentazione contabile e fiscale, la tardiva denuncia di smarrimento del compendio documentale presentata dopo l'avvio della verifica fiscale, la ricostruzione delle operazioni tramite documentazione bancaria e il superamento delle soglie di punibilità, oltre alla mancata indicazione dei destinatari dei bonifici. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che il loro diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che non basta il solo stato di incensuratezza; inoltre il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. In concreto, è stata valorizzata la condotta dell'imputato, considerata non occasionale ma espressiva di una vera e propria strategia di impresa, senza elementi positivi a favore. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come una delle residue fattispecie fiscali per le quali è stata confermata la responsabilità penale dopo la declaratoria di prescrizione parziale.
richiamato come una delle residue fattispecie fiscali per le quali è stata confermata la responsabilità penale dopo la declaratoria di prescrizione parziale.
la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è automatica e può essere negata in assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. in l. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato per evidenziare la riforma dell'art. 62-bis c.p. e il fatto che l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.
fattispecie di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali contestata per le annualità non prescritte.
fattispecie fiscale residua per cui è stata confermata la responsabilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione della prova o una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La tardiva produzione di una denuncia di smarrimento della documentazione, se successiva all'avvio della verifica fiscale e inserita in un contesto di sistematica omissione degli obblighi dichiarativi, può essere letta dal giudice di merito come indice sintomatico di una condotta elusiva o di schermatura dell'evasione, se corroborata da ulteriori elementi probatori.
- Nei reati tributari, la ricostruzione delle operazioni tramite documentazione bancaria e l'accertamento del superamento delle soglie di punibilità possono sorreggere la conferma della responsabilità anche in assenza della documentazione contabile dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che richiami gli aspetti ritenuti decisivi, purché dia conto delle specifiche deduzioni difensive.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07277/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07278/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07279/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07282/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07283/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07284/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →