Cassazione Penale, Ordinanza n. 40623/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione. Il ricorrente ha proposto un unico motivo riferito alla propria penale responsabilità, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la censura era formulata in termini generici. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione della Corte di appello sulla irrilevanza sia della vicinanza del luogo di arresto a quello in cui era in esecuzione la misura, sia dei motivi addotti dall'imputato a sostegno della propria condotta, profili ritenuti adeguatamente esaminati dal giudice di merito anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo generico e manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sulla responsabilità penale, escludendo la rilevanza delle circostanze dedotte dal ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per evasione; la Corte non ne sviluppa il contenuto, ma conferma che la motivazione di merito sulla responsabilità è congrua e immune dalle censure dedotte.
Cassa delle ammende
Sanzione pecuniaria accessoria alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico: una censura generica sulla responsabilità penale è inammissibile.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logica, coerente e puntuale nel confutare gli elementi dedotti dal ricorrente.
- Ai fini del reato di evasione, la vicinanza del luogo di arresto a quello di esecuzione della misura non è, di per sé, circostanza decisiva se il giudice di merito ha logicamente escluso la sua rilevanza.
- Anche le ragioni soggettive addotte dall'imputato devono essere confrontate con la motivazione di merito: se il giudice le ha già valutate in modo non illogico, il ricorso che le ripropone senza specifiche critiche è manifestamente infondato.
Come è indicizzato
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