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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22405/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, fondato sulla ritenuta perdita della qualifica di imprenditore agricolo della contribuente, su accertamenti bancari e sulla contestazione di operazioni inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la CTR, in parziale riforma, aveva ritenuto che la contribuente avesse svolto attività commerciale e aveva invece annullato la ripresa fondata sugli accertamenti bancari perché, a suo dire, l'Ufficio non aveva indicato specificamente le singole operazioni contestate. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 324 c.p.c. per avere la CTR rimesso in discussione la motivazione dell'avviso di accertamento nonostante il giudicato interno formatosi sulla statuizione del primo giudice che aveva ritenuto l'atto correttamente motivato; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non specificamente indicate le operazioni bancarie, nonostante la contribuente non avesse mai contestato tale aspetto e le operazioni fossero dettagliate nel PVC a lei noto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia ultrapetita, poiché la contribuente non aveva dedotto la mancata specifica indicazione delle rimesse oggetto di ripresa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto fondate le censure dell'Agenzia perché la CTR aveva illegittimamente fondato l'annullamento della ripresa bancaria su una presunta carenza di specificità della contestazione non devoluta né dedotta dalla contribuente, oltre che incompatibile con il giudicato interno formatosi sulla motivazione dell'avviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'esistenza di giudicato interno sulla motivazione dell'avviso di accertamento, non più rimettibile in discussione in appello se non impugnata in via incidentale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge sostanziale e processuale nei primi due motivi

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la decisione di merito che avrebbe ignorato il contenuto delle allegazioni e delle risultanze istruttorie

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare l'erronea valutazione delle prove e degli atti di causa

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la denuncia del vizio di ultrapetizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al divieto di pronunciare su domande o eccezioni non devolute al giudice

Massime di principio

  • Se una questione è stata decisa in primo grado e non viene impugnata dalla parte interessata con appello incidentale, si forma giudicato interno e il giudice di appello non può riesaminarla incidentalmente per fondare una diversa decisione.
  • In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, il giudice non può annullare la pretesa per una presunta indeterminatezza della contestazione se tale specifico profilo non è stato dedotto dalla parte contribuente ed è smentito dagli atti già conosciuti dalla stessa.
  • La pronuncia ultra o extra petita ricorre solo quando il giudice decide su una questione non devoluta dalle parti; se il vizio dipende da un profilo assorbito dall'accoglimento di altra censura, la relativa doglianza resta assorbita.
  • Ai fini del controllo di legittimità, l'errore del giudice di merito che fonda il rigetto su una circostanza non vera o non contestata dalle parti integra violazione delle regole processuali e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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