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Sentenza

Sentenza n. 3132/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 2.000 euro a una ricorrente e 2.500 euro a ciascuno degli altri due ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 13 agosto 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente, del valore di 500 euro annui, per specifici anni scolastici: complessivi 2.000 euro in favore di una ricorrente, 2.500 euro in favore di una seconda ricorrente e 2.500 euro in favore del terzo ricorrente. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito depositando documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto alla prima ricorrente, senza dedurre o documentare l'adempimento nei confronti degli altri due ricorrenti. Il TAR ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alla ricorrente il cui credito era stato pagato dal Ministero. Ha invece accolto il ricorso per gli altri due ricorrenti, ritenendo provata la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato e non risultando alcuna deduzione o prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare agli interessati, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi possa essere attivato dai creditori dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e debba provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo verifica l'esecuzione del giudicato e ordina all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alla decisione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando l'amministrazione dimostra di avere integralmente adempiuto nei confronti di uno dei beneficiari del giudicato, nei suoi confronti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; il giudizio può invece proseguire e concludersi con l'accertamento dell'inottemperanza rispetto agli altri beneficiari rimasti insoddisfatti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la spettanza delle somme risultanti da una sentenza passata in giudicato e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione giustificano l'ordine giudiziale di pagamento, con detrazione degli eventuali pagamenti effettuati medio tempore per il medesimo titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su istanza del creditore e fissazione di un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'attività del commissario ad acta non dà luogo a compenso quando rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, già preposto alla gestione della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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