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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 1307 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella esattoriale per IVA relativa agli anni 2003 e 2004, che la società assumeva notificata il 20 aprile 2008; l’Ufficio indicava invece il 24 aprile 2008 e sosteneva che il ricorso, presentato il 27 giugno 2008, fosse tardivo rispetto al termine di sessanta giorni. La società contestava la regolarità della notificazione, effettuata mediante consegna al portiere, e deduceva inoltre la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione tributaria aveva dichiarato tardivo il ricorso; in appello la società aveva ottenuto una decisione favorevole, che aveva ritenuto tempestiva l’impugnazione e nulla la cartella.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il primo motivo di Equitalia e il primo motivo dell’Agenzia sulla notificazione: la consegna al portiere ai sensi dell’art. 145 c.p.c. presuppone l’accertamento dell’assenza dei destinatari preferenziali e, per provare il perfezionamento della notificazione verso il destinatario effettivo, occorre anche la prova dell’avviso della consegna, che nel caso mancava. La notificazione era quindi nulla, ma il vizio risultava sanato dalla proposizione dell’impugnazione in tempo compatibile con l’effettiva consegna dell’atto alla società. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale: poiché la cartella era anteriore al 1° giugno 2008, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non ne comportava la nullità. Ha assorbito i restanti motivi, cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società; spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263

    Pertanto, è certamente ammissibile la consegna dell'atto al portiere, come nel caso è avvenuto: ma nella logica della norma la consegna al portiere (così come la consegna "ad altra persona addetta alla sede") non costituisce una indifferente alternativa, come sembra credere la parte ricorrente, circa l'identificazione del soggetto cui l'atto può essere consegnato, perchè richiede che da parte dell'ufficiale notificante sia accertata, come presupposto legittimante, la "mancanza" del "rappresentante della società" o della "persona incaricata di ricevere le notificazioni".

    Per notificare a una persona giuridica presso la sede consegnando l’atto al portiere, l’ufficiale notificante deve accertare che manchino il rappresentante e la persona incaricata di ricevere le notificazioni; la consegna al portiere non è un’opzione indifferenziata.

  • Art. 145 c.p.c. e regole sul perfezionamento della notificazione al destinatario effettivo

    Occorre anche la prova che l'atto, non consegnato direttamente al destinatario effettivo, sia comunque pervenuto, e quando, nella "sfera di conoscenza" di questo ultimo, in particolare mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, e in ogni caso del relativo avviso di ritorno, con la quale sia stata al destinatario effettivo notizia della consegna dell'atto ad uno dei soggetti normativamente legittimati a riceverlo.

    La legittimazione del portiere a ricevere l’atto non basta, da sola, a dimostrare la validità dell’intero procedimento notificatorio: occorre provare che il destinatario effettivo abbia ricevuto notizia della consegna, anche mediante la documentazione della raccomandata e dell’avviso di ritorno.

  • Art. 156 c.p.c., principio di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo

    Sicchè nel caso di specie ci si trova di fronte ad una notificazione nulla dell'atto impositivo, che il giudice di merito ha ritenuto, in linea con l'orientamento espresso da questa Corte, sanata con la proposizione, in tempi perfettamente compatibili con l'effettiva consegna dell'atto alla società da parte del portiere, dell'impugnazione della cartella.

    La nullità della notificazione può essere sanata quando l’impugnazione dimostra che l’atto ha raggiunto il proprio scopo; nel caso concreto la tempestività è stata valutata considerando il momento in cui l’atto era effettivamente pervenuto alla società tramite il portiere.

  • Art. 36, comma 1-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

    La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 1-ter, - convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 -, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009.

    La sanzione di nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento si applica alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; non si applica alle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data.

Massime di principio

  • Per la notificazione a una società mediante consegna al portiere, va verificato che l’ufficiale notificante abbia accertato l’assenza del rappresentante e dell’incaricato a ricevere gli atti; la sola consegna al portiere non dimostra automaticamente la regolarità della notifica.
  • Quando l’atto è consegnato a un soggetto diverso dal destinatario effettivo, occorre documentare che a quest’ultimo sia stato comunicato l’avvenuto recapito, secondo le modalità richieste per il procedimento notificatorio.
  • Una notificazione nulla può essere sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo attraverso la conoscenza effettiva e la conseguente impugnazione; la tempestività va valutata tenendo conto delle circostanze concrete di tale conoscenza.
  • L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina sempre la nullità della cartella: per la regola applicata in questa decisione, la nullità riguarda i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008, non quelli anteriori.

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