Cassazione Penale, Sentenza n. 205/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il procedimento riguarda la richiesta del detenuto Giovanni Di Giacomo di poter svolgere i colloqui con i familiari mediante videochiamata (Skype) a causa delle limitazioni agli spostamenti per l'emergenza COVID-19. Il magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto il reclamo; il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 22/04/2021, aveva invece ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire il colloquio tramite videocollegamento nelle modalità indicate, fino alla cessazione dell'emergenza. Il Ministero della Giustizia ha impugnato tale ordinanza in Cassazione, contestando la violazione e la falsa applicazione di diverse norme (art. 35-bis, art. 41-bis, disposizioni emergenziali e circolari D.A.P.), sostenendo che non esiste un diritto normativo al videocollegamento per i detenuti in 41-bis e che sussistono problemi di sicurezza e di intercettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Il Collegio ha ritenuto che, pur spettando all'Amministrazione disciplinare le modalità concrete dei colloqui, la videocomunicazione controllabile a distanza può essere autorizzata anche per i detenuti in regime 41-bis quando ricorrano situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza (principio di proporzionalità). Nel caso di specie le modalità tecniche indicate (uso della rete intranet del Ministero, validazione dal Servizio Informatico Penitenziario e DGSIA, videoripresa, ascolto e possibilità di interrompere la comunicazione) garantivano ragionevolmente l'assenza di rischio significativo di veicolazione di messaggi occulti o intercettazioni, rendendo lecita e proporzionata la misura. La Corte ha altresì richiamato i limiti di sindacabilità in cassazione delle questioni di motivazione rispetto ai reclami ex art. 35-bis.
Norme richiamate
Disciplina il reclamo giurisdizionale e limita il controllo di legittimità della Cassazione alle sole violazioni di legge (comma 4) nei ricorsi avverso decisioni su reclami ex art. 35-bis.
Regime differenziato che consente misure restrittive per esigenze di ordine e sicurezza; tali deroghe sono ammissibili solo se strettamente connesse alle esigenze di sicurezza e rispettano il principio di proporzionalità. La Corte ammette videocolloqui controllabili a distanza per i soggetti 41-bis quando necessari e compatibili con le esigenze di sicurezza.
art. 41-bis comma 2-quater lett. B Ord. pen.
Norma richiamata quale riferimento al colloquio previsto nella disciplina del regime speciale; la Corte conferma che il colloquio può essere svolto con modalità audiovisive controllabili se requisiti di sicurezza sono rispettati.
decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (misure per emergenza COVID-19)
Prevede la possibilità di svolgere i colloqui a distanza per la gestione dell'emergenza sanitaria; la Corte interpreta tale disciplina come applicabile anche ai detenuti 41-bis salvo che l'esclusione sia effettivamente funzionale alle esigenze di sicurezza del regime.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 1
Richiamato nel ricorso per collegamento con altre disposizioni emergenziali; la Corte valuta comunque la compatibilità della misura a distanza con le esigenze di 41-bis.
D.P.R. 230/2000, art. 37 comma 4
Consente l'interruzione del colloquio; la Corte ha ritenuto tale facoltà un ulteriore presidio di sicurezza utile anche per le videochiamate.
Circolari D.A.P. (30/01/2019; 12/03/2020 n. 80474; 27/03/2020)
Le circolari disciplinano l'uso del videocollegamento per circuiti di media e alta sicurezza e hanno previsto misure straordinarie (es. due colloqui telefonici per 41-bis durante emergenza). La Corte ritiene che, ove le misure tecniche e organizzative siano adeguate (intranet, validazioni DGSIA), la videocomunicazione può essere autorizzata anche in 41-bis.
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude automaticamente l'uso del videocollegamento: può essere autorizzato se necessario per garantire il diritto ai rapporti familiari e se compatibile con le esigenze di ordine e sicurezza.
- La decisione su modalità tecniche dei colloqui spetta all'Amministrazione penitenziaria, ma tale discrezionalità è vincolata dal principio di proporzionalità e dalle esigenze costituzionali di mantenimento dei rapporti familiari.
- In situazioni di emergenza (es. pandemia) la videoconferenza costituisce modalità lecita per svolgere i colloqui quando il contatto in presenza è impossibile o gravemente difficoltoso.
- I rischi di intercettazione o di trasmissione di messaggi occulti possono essere mitigati con presidi tecnici (rete intranet, validazione DGSIA, videoripresa, ascolto, possibilità di interrompere la comunicazione) e con il controllo del personale di polizia penitenziaria.
- In sede di cassazione il sindacato sulle motivazioni di merito in materia di reclamo ex art. 35-bis è limitato alla verifica della violazione di legge; dunque certe censure motivazionali non sono ammissibili se poste come motivo di ricorso in Cassazione.
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