Cassazione Civile, Ordinanza n. 35971/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (operatore portuale)
La controversia
Una società operante nel porto di Livorno ha impugnato davanti al giudice amministrativo una concessione demaniale marittima rilasciata a un'altra società per l'uso di banchine e aree retrostanti nella darsena Toscana, destinate alla gestione di un terminal per l'assistenza ai passeggeri di navi Ro/Pax. Il TAR ha respinto il ricorso e il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo difettante l'interesse della società ricorrente perché l'attività contestata non derivava dalla concessione demaniale ma dall'autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1994 in capo alla controparte. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe creato una nuova categoria di operatore portuale non prevista dalla legge, abilitata a prestare assistenza sia alle merci sia ai passeggeri Ro/Pax, con una autorizzazione ex art. 16 ritenuta inidonea perché limitata, a suo dire, al traffico merci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice amministrativo non avesse usurpato poteri legislativi né creato una nuova categoria giuridica, ma si fosse limitato ad accertare in fatto le peculiarità del traffico Ro-Pax e a ricondurre tale segmento al regime autorizzatorio previsto dall'art. 16 l. n. 84/1994. Poiché la censura investiva in realtà l'esattezza dell'interpretazione della normativa di settore e non un vero difetto assoluto di giurisdizione, si trattava di questione interna alla giurisdizione amministrativa, non sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della concessione demaniale rilasciata per l'utilizzazione di banchine e aree demaniali
regime autorizzatorio per lo svolgimento delle operazioni portuali; la Corte esclude che il Consiglio di Stato ne abbia alterato la portata al punto da invadere la sfera legislativa
art. 111, comma 8, Cost.
limita il sindacato della Cassazione alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, non estendendolo agli errori nell'interpretazione della normativa di settore da parte del giudice amministrativo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Cass. SU n. 3572/2022
richiamata per affermare che l'eccesso di potere giurisdizionale va inteso in senso restrittivo e marginale
Massime di principio
- Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile solo quando il giudice speciale travalica i confini esterni della propria giurisdizione, non quando contesta o interpreta la normativa applicabile alla fattispecie concreta.
- La Corte di cassazione non può sindacare, sotto la veste del difetto di giurisdizione, l'esattezza dell'interpretazione delle norme di settore compiuta dal giudice amministrativo, poiché ciò attiene ai limiti interni della giurisdizione speciale.
- L'eccesso di potere giurisdizionale deve essere inteso in modo restrittivo: non ricorre se il giudice si limita ad accertare i fatti e a sussumerli nella disciplina normativa di riferimento senza creare figure giuridiche nuove o sostituirsi al legislatore.
- Se il ricorso per cassazione deduce formalmente un difetto assoluto di giurisdizione ma mira in realtà a contestare il merito dell'interpretazione normativa resa dal Consiglio di Stato, il ricorso è inammissibile.
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