Cassazione Penale, Sentenza n. 38643/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Grosseto del 15/05/2024 che aveva respinto la sua istanza di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna del 16/03/2022 (posta in esecuzione con ordine del 24/04/2024). Il motivo dedotto in cassazione è unico: violazione di legge per avere il tribunale ritenuto non applicabile l'aumento di quindici giorni del termine per la impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo il ricorrente che l'appello era stato incardinato da un atto antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022, n.150 e privo di mandato specifico, per cui il giudizio di appello doveva essere considerato come svolto con l'imputato "assente" e dunque il termine maggiorato sarebbe dovuto operare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25/09/2023 e tale ricorso (r.g. 15283/24) è stato dichiarato inammissibile con ordinanza Sez. 7 del 10/09/2024. Poiché è venuto meno l'elemento fondante dell'istanza all'esecuzione, e in ogni caso una decisione definitiva del giudice dell'impugnazione preclude la rinnovata decisione del giudice dell'esecuzione (richiamando la giurisprudenza su competenza e efficacia delle decisioni), il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state altresì imposte al ricorrente le spese processuali né la sanzione pecuniaria, atteso che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non costituisce soccombenza.
Norme richiamate
Prevede un aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione per l'imputato assente; il giudice ha ritenuto che in un giudizio di appello svolto in forma cartolare l'imputato non possa essere considerato assente e quindi il beneficio non è applicabile nel caso concreto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Modifiche normative richiamate nel quadro della controversia; il ricorrente ha sostenuto che l'appello era stato incardinato da atto anteriore alle modifiche e ciò influenzerebbe la disciplina applicabile al termine per impugnare.
Attribuisce la competenza al giudice dell'impugnazione quando è pendente una richiesta diretta a far valere la mancanza o la non esecutività del titolo; la giurisprudenza invocata conferma che in caso di pendenza simultanea la cognizione spetta al giudice dell'impugnazione.
Riferimento ai principi generali che regolano il procedimento di esecuzione e alla efficacia fra le parti di una decisione ormai definitiva, che preclude ulteriori decisioni del giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza
Sez. 1, n. 22073 del 09/04/2013 (Perrone); Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)
Richiamate per i principi su competenza tra giudice dell'esecuzione e giudice dell'impugnazione, e per l'effetto preclusivo di una decisione definitiva dell'impugnazione sull'eventuale azione esecutiva.
Massime di principio
- In un giudizio di appello svolto in forma cartolare (senza udienze) l'imputato non è generalmente considerato "assente" ai fini dell'applicazione dell'aumento del termine di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- Se nel frattempo il ricorso principale (es. ricorso per cassazione) viene dichiarato inammissibile o si risolve in modo definitivo, può venire meno l'interesse a un incidente di esecuzione e il relativo ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando procedimenti relativi all'esecuzione e all'impugnazione sono pendenti simultaneamente, la competenza per dirimere questioni di non esecutività del titolo è del giudice dell'impugnazione (art. 670 c.p.p., comma 2).
- Una decisione definitiva del giudice dell'impugnazione ha efficacia fra le parti e preclude ulteriori decisioni dello stesso o di altro giudice sull'oggetto già deciso.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
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